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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14808/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che, pur riducendo la durata della sorveglianza speciale, ha ritenuto sussistente la pericolosità attuale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 sulla base di estorsioni commesse con metodo mafioso risalenti al 2013 e di un periodo di custodia cautelare fino al 2016. I ricorrenti lamentano l'omessa e insufficiente motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, denunciando l'uso di argomentazioni apodittiche e di mere presunzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. La motivazione è che la Corte d'appello non ha fornito una valutazione specifica e sufficiente dell'attualità della pericolosità: ha fatto affidamento su reati commessi nel passato e su un generico richiamo alla condivisione di una logica mafiosa, senza dimostrare la persistenza di condizioni o comportamenti attuali che giustificassero la misura di prevenzione. Inoltre non è stato effettuato un esame autonomo e argomentato degli elementi già valutati in altri provvedimenti (es. misura di custodia), né è stata validata in concreto l'applicazione delle presunzioni semplici in materia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 4, comma 1, lett. a)

    Indica la fattispecie di pericolosità qualificata basata sull'indizio di appartenenza ad associazione mafiosa; richiede valutazione dell'attualità della pericolosità e non ammette automatismi valutativi

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 4, comma 1, lett. b)

    Prevede la fattispecie applicabile agli indiziati di specifici reati aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa (richiamo agli articoli di codice di procedura e penale); la sua applicazione esige accertamento dell'attualità della pericolosità

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Rilevante per distinguere tra situazione di stabile appartenenza e altre forme di condotta; l'assoluzione per 416-bis incide sul valore indiziante degli elementi processuali

  • art. 7 d.l. n. 152/1991 (aggravante del metodo mafioso)

    L'accertamento dell'uso del 'metodo mafioso' può integrare la rilevanza penale di singoli reati ai fini della valutazione di pericolosità, ma non basta da solo a dimostrare l'attualità della pericolosità nel tempo

  • art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzioni in materia di reati associativi)

    Le presunzioni semplici relative alla stabilita del vincolo associativo possono essere utilizzate solo se validate alla luce degli elementi concreti del caso; non possono costituire l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità

  • Sezioni Unite, sentenza n. 111/2018 (interpretazione giurisprudenziale)

    Sottolinea il principio generale dell'obbligo di valutare l'attualità della pericolosità per le misure di prevenzione, richiedendo una valutazione complessiva, specifica e non automatica degli elementi fattuali e dell'evoluzione della personalità

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami vari: sez. 1, n. 19657/2017; sez. 6, n. 50128/2016; sez. 1, n. 23641/2014; sez. 5, n. 2922/2013)

    Confermano l'obbligo di motivazione puntuale sull'attualità della pericolosità e delimitano l'uso di presunzioni e di richiamo a provvedimenti cautelari pregressi senza analisi autonoma

Massime di principio

  • La misura di prevenzione richiede sempre un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale; non è sufficiente la mera rilevanza storica di reati commessi nel passato
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e puntuale le ragioni per ritenere che la pericolosità perduri nel tempo, collegando gli elementi del passato all'attuale condotta e situazione personale
  • Le presunzioni semplici sulla stabilità del vincolo associativo possono essere impiegate solo se validate in concreto e non possono costituire l'unico fondamento della misura
  • Non è permesso recepire acriticamente valutazioni prognostiche espresse in altri provvedimenti (misure cautelari o di sicurezza); occorre una valutazione autonoma nel procedimento di prevenzione
  • Condotte isolate o datate, anche se commesse con il 'metodo mafioso', richiedono elementi aggiuntivi che dimostrino ripetitività, continuità di rapporti o permanenza di interessi comuni per giustificare misure preventive
  • Il periodo di detenzione pregresso non è di per sé dimostrazione dell'attualità della pericolosità; va valutato l'effetto sulla personalità e sul rischio di recidiva
  • In presenza di materiale probatorio definitivo già esaminato dal giudice, l'eventuale annullamento senza rinvio è possibile quando non vi sia spazio per un nuovo esame istruttorio

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