Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Albini impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati tributari (art. 5 e art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Deduceva: 1) violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., lamentando contraddittorietà nell'accertamento del reddito d'impresa — i giudici avrebbero stimato i costi riferendosi a un'attività (costruzioni edili) diversa da quella effettivamente esercitata (commercio di rifiuti ferrosi), con conseguente errore nel calcolo del reddito imponibile e dell'imposta evasa; 2) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo B).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione: per il primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente generico e congetturale, privo di elementi specifici idonei a dimostrare che i giudici di merito avessero utilizzato costi non pertinenti; inoltre ha ritenuto attendibile la ricostruzione induttiva dei costi e del reddito operata dai giudici di merito, fondata su elementi concreti (codici attività plurimi, fatture rinvenute presso acquirenti e flussi bancari non contestati). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito: la documentazione reperita presso le società acquirenti (fatture, matrici di assegni, estratti di registro carico/scarico) dimostrava consegne prive della documentazione di accompagnamento, elemento oggettivo cui si aggiunge l'occultamento attribuito all'imputato, sicché risultavano integrati gli elementi del reato. Applicata la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale per valutare la colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha ritenuto comunque dovuti oneri e sanzione ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
La Corte ha ritenuto integri gli elementi del reato fiscale contestato con riferimento all'omessa o inesatta dichiarazione del reddito: il reddito d'impresa è stato validamente ricostruito per via induttiva in assenza di documentazione contabile, sulla base di fatture presso i clienti e flussi bancari
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
L'articolo è stato interpretato come integrato dalla condotta di occultamento della documentazione obbligatoria: le consegne accertate senza documenti di accompagnamento e la documentazione rinvenuta presso gli acquirenti hanno costituito prova dell'elemento oggettivo e della rilevanza soggettiva (occultamento) contestata
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale presunta violazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi genericamente formulati e quindi inammissibili: la norma impone specificità nella censura, che qui è mancata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da escludere l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per il ricorso in cassazione è necessaria una doglianza specifica e dotata di elementi concreti: affermazioni generiche o congetturali sulla contraddittorietà della motivazione sono inammissibili
- La ricostruzione induttiva del reddito d'impresa è legittima quando i giudici di merito motivano su elementi concreti (fatture presso terzi, flussi bancari, codici attività) e quando manca documentazione contabile dell'imputato
- La presenza di codici ATECO antecedenti o aggiuntivi non esclude la possibilità di ricostruire i ricavi di una diversa attività se emergono elementi che dimostrano pluralità di attività o flussi riconducibili all'impresa
- La mancanza di documentazione di accompagnamento per consegne comprovate da fatture e registri presso gli acquirenti può integrare l'elemento oggettivo dell'occultamento e, insieme ad altri indizi, sostenere la colpevolezza per il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000
- Chi impugna decisioni di merito in materia tributaria deve indicare dati o prove concrete che dimostrino l'errore nel calcolo induttivo (es. documenti contabili alternativi, specifiche annotazioni bancarie, prove di costi effettivamente sostenuti) altrimenti la censura rischia l'inammissibilità
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere liquidate spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; ciò rende importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione
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