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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Albini impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati tributari (art. 5 e art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Deduceva: 1) violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., lamentando contraddittorietà nell'accertamento del reddito d'impresa — i giudici avrebbero stimato i costi riferendosi a un'attività (costruzioni edili) diversa da quella effettivamente esercitata (commercio di rifiuti ferrosi), con conseguente errore nel calcolo del reddito imponibile e dell'imposta evasa; 2) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato al capo B).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione: per il primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente generico e congetturale, privo di elementi specifici idonei a dimostrare che i giudici di merito avessero utilizzato costi non pertinenti; inoltre ha ritenuto attendibile la ricostruzione induttiva dei costi e del reddito operata dai giudici di merito, fondata su elementi concreti (codici attività plurimi, fatture rinvenute presso acquirenti e flussi bancari non contestati). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito: la documentazione reperita presso le società acquirenti (fatture, matrici di assegni, estratti di registro carico/scarico) dimostrava consegne prive della documentazione di accompagnamento, elemento oggettivo cui si aggiunge l'occultamento attribuito all'imputato, sicché risultavano integrati gli elementi del reato. Applicata la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale per valutare la colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha ritenuto comunque dovuti oneri e sanzione ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5

    La Corte ha ritenuto integri gli elementi del reato fiscale contestato con riferimento all'omessa o inesatta dichiarazione del reddito: il reddito d'impresa è stato validamente ricostruito per via induttiva in assenza di documentazione contabile, sulla base di fatture presso i clienti e flussi bancari

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10

    L'articolo è stato interpretato come integrato dalla condotta di occultamento della documentazione obbligatoria: le consegne accertate senza documenti di accompagnamento e la documentazione rinvenuta presso gli acquirenti hanno costituito prova dell'elemento oggettivo e della rilevanza soggettiva (occultamento) contestata

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale presunta violazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi genericamente formulati e quindi inammissibili: la norma impone specificità nella censura, che qui è mancata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da escludere l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per il ricorso in cassazione è necessaria una doglianza specifica e dotata di elementi concreti: affermazioni generiche o congetturali sulla contraddittorietà della motivazione sono inammissibili
  • La ricostruzione induttiva del reddito d'impresa è legittima quando i giudici di merito motivano su elementi concreti (fatture presso terzi, flussi bancari, codici attività) e quando manca documentazione contabile dell'imputato
  • La presenza di codici ATECO antecedenti o aggiuntivi non esclude la possibilità di ricostruire i ricavi di una diversa attività se emergono elementi che dimostrano pluralità di attività o flussi riconducibili all'impresa
  • La mancanza di documentazione di accompagnamento per consegne comprovate da fatture e registri presso gli acquirenti può integrare l'elemento oggettivo dell'occultamento e, insieme ad altri indizi, sostenere la colpevolezza per il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000
  • Chi impugna decisioni di merito in materia tributaria deve indicare dati o prove concrete che dimostrino l'errore nel calcolo induttivo (es. documenti contabili alternativi, specifiche annotazioni bancarie, prove di costi effettivamente sostenuti) altrimenti la censura rischia l'inammissibilità
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere liquidate spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; ciò rende importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione

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