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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/11/2021; il ricorrente deduceva: contraddittorietà e mancata motivazione (la condanna sarebbe fondata solo su indizi privi dei requisiti di gravita', precisione e concordanza; mancata valutazione della tipicità del settore e della congruità dei prezzi della società "Telemania s.a.s.", nonché mancanza di prova della consapevolezza circa la natura delle "cartiere" fornitrici); errata valutazione dei pagamenti e del crollo di fatturato; omissione di pronuncia sulla derubricazione da art. 2 a art. 4 d.lgs. n. 74/2000; violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancanza delle conclusioni in sentenza (rito camerale); omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato relativo all'anno d'imposta 2010 (contestato il 27/10/2011) e censura del computo della sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 (emergenza Covid).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le censure relative alla responsabilità sostanziale e alla motivazione, ritenendo la motivazione della Corte d'appello congrua e sostenuta da plurimi elementi indiziari logici e coerenti (fra cui: anomalo incremento e poi crollo del fatturato, acquisti per lo più da società risultate fittizie, prezzi di acquisto significativamente inferiori rispetto ai prezzi di riferimento, ricarichi modesti, assenza di ordini scritti, pagamenti anticipati, documenti trovati presso soggetti collegati). Tuttavia la Cassazione ha accolto l'ultimo motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto errato il computo della sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020, poiché la sospensione dei termini prevista dalla norma riguarda termini procedurali in corso e nel caso di specie non vi era alcun termine procedurale in corso alla data del 9/3/2020 (il gravame era già depositato il 28/5/2018). Di conseguenza il reato relativo al 2010 era prescritto il 27/10/2021 e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce le fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile il delitto quando sussistono sia l'inesistenza oggettiva che la consapevolezza soggettiva dell'imputato

  • art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la fattispecie di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati presentassero i caratteri del reato di cui all'art. 2 e non fossero riconducibili alla minore ipotesi di art. 4

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce il termine di prescrizione (10 anni) per il reato fiscale in oggetto; applicato per calcolare la scadenza prescrizionale al 27/10/2021

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma emergenziale che ha sospeso alcuni termini procedurali per Covid-19; la Corte ha interpretato tale sospensione come riservata ai termini procedurali effettivamente in corso alla data di inizio (9/3/2020) e non applicabile se non vi era alcun termine procedurale in corso

  • art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di indicare in sentenza le conclusioni delle parti; la Corte ha ritenuto inesigibile la formalità nel contesto del rito camerale emergenziale, dove le conclusioni sono quelle depositate per iscritto

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento normativo sulle sospensioni di termini processuali ordinari; la Corte ha osservato che non vi erano sospensioni rilevanti ai fini del caso concreto

  • art. 23, d.l. n. 149/2020

    Norma utilizzata nel dibattito relativo al rito camerale: disciplina l'uso del rito camerale in sede emergenziale e giustifica che le conclusioni siano quelle scritte e depositate

Massime di principio

  • Per i reati tributari basati su elementi indiziari la motivazione della sentenza deve mostrare il requisito di gravita', precisione e concordanza degli indizi; il ricorso generico a "dubitare" non è sufficiente a rimuovere una valutazione indiziaria coerente e articolata
  • La riqualificazione del fatto (es. da art. 2 a art. 4 d.lgs. n. 74/2000) richiede una valutazione puntuale sia degli elementi materiali (existence of invoices, ordini, consegne, pagamenti) sia di quelli psicologici (consapevolezza dell'inesistenza); la mera prova di costi sostenuti non esclude automaticamente il reato di fatture inesistenti se sussistono elementi che indicano il meccanismo fraudolento
  • La sospensione "emergenziale" dei termini (art. 83 d.l. 18/2020) sospende i termini procedurali in corso alla data di inizio della sospensione; non può essere automaticamente applicata per prolungare i termini di prescrizione se, al momento dell'inizio della sospensione, non vi era alcun termine procedurale in corso
  • Nel valutare la prescrizione occorre calcolare con precisione le date di contestazione, di deposito degli atti e degli eventuali provvedimenti sospensivi: la mancata verifica di questi elementi può determinare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
  • In procedure svolte con rito camerale per cause emergenziali, le conclusioni delle parti si considerano quelle depositate per iscritto; eventuali errata indicazioni nella parte testuale della sentenza su verbali non incidono se la sostanza procedurale è rispettata
  • Per impugnare con successo una valutazione indiziaria è necessario segnalare specifici errori logici o omissioni probatorie precise (es. prove concrete contrarie, date, documenti mancanti), non lagnanze generiche sulla "mancanza di prova"

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