Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la conferma della sua condanna per una pluralita di episodi di cessione di sostanza stupefacente (pena: 10 mesi di reclusione e euro 2.000 di multa, con riconoscimento della continuazione e disapplicazione della recidiva), deducendo un unico motivo: la mancata motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici del merito, sia in primo grado che in appello, avessero implicitamente motivato il diniego delle attenuanti generiche indicando la congruita della pena e segnalando la condizione di pregiudicato del ricorrente nonche l'assenza di elementi di segno positivo a suo favore. La Corte ha inoltre osservato che grava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare elementi concreti che giustificherebbero il riconoscimento delle attenuanti, e che le poche argomentazioni proposte (remoti precedenti non sintomatici e generico buon comportamento processuale) non erano idonee a dimostrare un vizio di motivazione o una valutazione manifestamente illogica. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Regola la figura delle circostanze attenuanti generiche; introdotta per consentire mitigazioni della sanzione e adeguare la pena alla gravita del fatto e alla personalita dell'autore. Il diniego puo essere motivato anche implicitamente quando il giudice indica la congruita della pena senza tener conto della diminuzione derivante dalle attenuanti.
art. 81, comma secondo cod. pen. (continuazione)
Prevede aumenti per la continuazione fra reati; la Corte ha ritenuto adeguati gli aumenti applicati in funzione della pluralita di episodi.
art. 3 Cost.
Riferito al principio di ragionevolezza della pena: le attenuanti generiche contribuiscono ad adeguare la sanzione al principio di ragionevolezza costituzionale.
art. 27, comma terzo, Cost.
Sottolinea la finalita rieducativa della pena; la congruita della pena, cui le attenuanti contribuiscono, e collegata alla funzione rieducativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche puo essere motivata anche in modo implicito quando il giudice dimostra la congruita della pena senza applicare la diminuzione; non e sempre necessaria una motivazione esplicita separata
- Grava sul difensore/ricorrente l'onere di allegare e documentare circostanze positive rilevanti della personalita o della vicenda che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti generiche; mere affermazioni generiche o precedenti remoti non bastano
- Il giudice di merito deve valutare globalmente elementi oggettivi e soggettivi; la mancata considerazione di fattori decisivi o la loro valutazione manifestamente illogica puo essere motivo di cassazione, ma va dimostrata concretamente
- Il buon comportamento processuale e dichiarazioni generiche di ravvedimento sono, di per se, spesso insufficienti a fondare le attenuanti generiche se non corredate da elementi concreti e specifici (es. atti di riparazione, percorso di recupero, documentazione socio-sanitaria)
- In procedura di impugnazione e in Cassazione e necessario far emergere in modo puntuale quale elemento non sia stato preso in considerazione o sia stato valutato in modo illogico; l'assenza di tale indicazione rende il ricorso vulnerabile di inammissibilita
- Quando si contesta la quantificazione della pena occorre spiegare perche la motivazione sulla congruita e manifestamente insufficiente o illogica, indicando parametri comparativi e dati concreti che giustifichino una diminuzione
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