DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce misure urgenti contro la criminalità organizzata: limita i benefici penitenziari per i condannati per gravi reati, rafforza custodia cautelare, intercettazioni e arresto fuori flagranza, interviene su armi, misure di prevenzione, coordinamento di polizia e appalti pubblici. Diverse norme valgono solo per fatti o provvedimenti successivi all’entrata in vigore; alcuni articoli risultano poi abrogati.
Misure urgenti antimafia e rafforzamento dei benefici penitenziari, intercettazioni e prevenzione
Misure urgenti contro la criminalità organizzata
Il provvedimento introduce una serie di interventi coordinati in materia penitenziaria, cautelare, di prevenzione antimafia, armi, intercettazioni e organizzazione amministrativa. L’obiettivo è rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai fenomeni eversivi, incidendo sia sul trattamento dei condannati sia sugli strumenti investigativi e amministrativi.
Benefici penitenziari e art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario
Viene introdotto l’art. 4-bis nella legge sull’ordinamento penitenziario, che subordina l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione a condizioni più restrittive per i condannati per delitti di terrorismo, eversione, associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti e altri reati gravi.
Per tali delitti i benefici sono concessi solo se risultano elementi idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva; per alcuni reati ulteriori è richiesto che non vi siano elementi tali da far ritenere tali collegamenti.
La decisione è assunta dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza dopo l’acquisizione di informazioni tramite il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con termine ordinario di 30 giorni dalla richiesta e possibile proroga di ulteriori 30 giorni in presenza di particolari esigenze di sicurezza o collegamenti non locali/extranazionali.
Lavoro all’esterno, permessi e semilibertà
Per i condannati per i delitti indicati nell’art. 4-bis l’accesso ai benefici è sottoposto a limiti temporali specifici:
- lavoro all’esterno: dopo almeno un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni; per l’ergastolo dopo almeno 10 anni;
- permessi premio: dopo almeno metà della pena e comunque non oltre 10 anni; per l’ergastolo dopo almeno 10 anni;
- semilibertà: dopo almeno metà della pena, oppure due terzi per i delitti dell’art. 4-bis; per gli altri reati, in alcuni casi, può essere ammessa anche prima di metà pena.
È inoltre introdotta una disciplina di favore per chi collabori con la giustizia o si adoperi concretamente per evitare ulteriori conseguenze del reato.
Divieto di benefici e collaborazione con la giustizia
È inserito l’art. 58-ter, che esclude l’applicazione delle restrizioni sui benefici penitenziari per chi abbia collaborato concretamente con l’autorità giudiziaria o di polizia, anche dopo la condanna, contribuendo in modo decisivo alla ricostruzione dei fatti o alla cattura degli autori.
È aggiunto anche l’art. 58-quater, che introduce un divieto temporaneo di concessione di benefici penitenziari per chi abbia evaso o per chi sia stato destinatario della revoca di misure alternative. Il divieto dura 3 anni dalla ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena, o dalla revoca. Per i sequestri di persona con esito mortale è previsto un regime ancora più severo, con accesso ai benefici solo dopo l’espiazione di almeno due terzi della pena o, per l’ergastolo, dopo 26 anni.
Liberazione condizionale
Per i condannati per i delitti ricompresi nell’art. 4-bis, la liberazione condizionale è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefici. Inoltre, è richiesto l’espiazione di almeno due terzi della pena temporanea o di almeno 30 anni in caso di ergastolo per taluni delitti gravi.
La norma prevede anche effetti successivi sulla estinzione dell’ergastolo e sulla libertà vigilata, che comporta il divieto di contatti con soggetti condannati per i reati indicati o sottoposti a misure di prevenzione.
Custodia cautelare e arresto fuori flagranza
Per numerosi reati di particolare gravità, tra cui delitti di terrorismo, eversione, associazione mafiosa, omicidio, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona, armi da guerra ed alcune ipotesi di stupefacenti, viene stabilita una forte presunzione a favore della custodia cautelare in carcere, salvo che emergano elementi contrari sulle esigenze cautelari.
È inoltre consentito l’arresto anche fuori dai casi di flagranza per la persona che abbia posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. (evasione), con possibilità di applicare misure coercitive anche oltre i limiti ordinari previsti per alcuni procedimenti.
Aggravanti e favoreggiamento di minori o incapaci
Vengono modificate le norme sul concorso e sulle circostanze aggravanti del codice penale, aumentando la pena quando il reato per cui è previsto l’arresto in flagranza è commesso con il coinvolgimento di minori, persone inferme o deficitarie psichiche, oppure di persone non imputabili o non punibili per condizioni personali.
Coordinamento investigativo e servizi di polizia
Il decreto disciplina il coordinamento delle indagini sulla criminalità organizzata, prevedendo la costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, eventualmente anche in forma interforze.
Il pubblico ministero, nelle indagini per criminalità organizzata, si avvale di regola congiuntamente dei servizi di polizia giudiziaria indicati. Sono previste direttive di coordinamento investigativo e operativo, nonché un rafforzamento del ruolo del prefetto e dei comitati provinciali.
Intercettazioni
Per le indagini su delitti di criminalità organizzata o minaccia mediante telefono, l’autorizzazione alle intercettazioni può essere concessa con decreto motivato in presenza di sufficienti indizi, secondo criteri specifici. La durata ordinaria è di 40 giorni, prorogabile di 20 giorni in 20 giorni.
La disciplina si estende anche ad alcuni delitti ulteriori individuati dalla norma e, per effetto di successivi aggiornamenti, ad altri reati di particolare gravità. È prevista la possibilità di coadiuvare il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria con agenti di polizia giudiziaria.
Appalti pubblici, controllo amministrativo e collegi ispettivi
Per appalti di opere, forniture e servizi pubblici, gli enti territoriali possono avvalersi di unità specializzate presso gli uffici del genio civile. Se emergono anomalie, ritardi o pericoli di condizionamento mafioso o criminale, il prefetto o il commissario del Governo possono nominare un collegio ispettivo, che verifica le procedure e può proporre la sospensione della gara o del contratto.
È inoltre istituito un comitato provinciale della pubblica amministrazione con funzioni di coordinamento, informazione e consulenza del prefetto, e un Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere abusive su suolo pubblico.
Misure di prevenzione antimafia
Viene rafforzata la disciplina delle misure di prevenzione: il procuratore della Repubblica può proporre sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno senza preventivo avviso; può essere disposto il sequestro anticipato dei beni; le pubbliche amministrazioni devono acquisire certificazioni e comunicare al giudice prima di rilasciare taluni titoli o stipulare contratti quando vi sia un procedimento di prevenzione in corso.
Sono previste anche aggravanti speciali per reati commessi da soggetti sottoposti a misura di prevenzione, inclusi reati in materia di armi.
Armi e munizioni
Sono introdotte nuove fattispecie e aggravamenti in tema di custodia, detenzione, fabbricazione, vendita e porto di armi clandestine, armi da guerra, esplosivi e munizioni. È vietata la vendita di determinate armi nelle aste pubbliche. Vengono anche aggravate le pene per chi consegna o non custodisce adeguatamente armi, munizioni ed esplosivi in presenza di minori, incapaci, tossicodipendenti o persone inesperte.
Edilizia residenziale per il personale trasferito
È previsto un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato trasferiti per esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata, con disciplina di finanziamento, realizzazione, locazione e possibile riscatto degli alloggi. Sono previsti termini per la presentazione delle domande e per la cessione di beni immobili statali ai comuni per finalità abitative.
Disposizioni abrogate o non più vigenti
Alcuni articoli del decreto risultano espressamente abrogati o soppressi da successive fonti, e una parte delle modifiche penali è stata coordinata nel tempo da interventi successivi di riforma. Per tali disposizioni, l’utilità applicativa attuale è limitata o nulla.
Limiti temporali e applicazione transitoria
Molte disposizioni si applicano solo a delitti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto, oppure solo ai provvedimenti adottati successivamente. Sono inoltre previste regole speciali per i reati commessi prima di determinate riforme e per i fatti commessi durante la minore età, con espressa esclusione di alcune norme penitenziarie.
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