Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Xia Zhaohe (art. 5, d.lgs. n. 74/2000). Con unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 160, 161 c.p.p. e art. 17 d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 innalza di un terzo i termini di prescrizione per i reati indicati (artt. 2-10) e che, alla data del 6/10/2020, la fattispecie contestata al 30/12/2013 non era ancora prescritta qualora si tenessero presenti gli atti interruttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato applicabile l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.l. 13/8/2011 n. 138, conv. L. 14/9/2011 n. 148, in vigore dal 17/9/2011) ai reati da 2 a 10 dello stesso decreto, compreso l'art. 5. In presenza di atti interruttivi e senza considerare eventuali sospensioni ex art. 159 c.p.p., la prescrizione per tali reati matura dopo dieci anni. Poiché il fatto è contestato al 30/12/2013, la prescrizione si sarebbe verificata il 30/12/2023 e non al 6/10/2020. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Stabilisce l'innalzamento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2-10 del decreto; applicata al caso, ha allungato il termine di prescrizione dell'art. 5, rendendo il reato non ancora estinto alla data impugnata.
art. 5, d.lgs. n. 74/2000
È la fattispecie contestata al ricorrente; rientra tra le ipotesi (artt. 2-10) soggette all'incremento di cui all'art. 17, comma 1-bis.
artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen.
Dispongono le regole sull'interruzione della prescrizione; la presenza di atti interruttivi incide sul calcolo del termine e, insieme con l'aumento di un terzo, porta al maturare della prescrizione dopo dieci anni nel caso in esame.
art. 159 cod. proc. pen.
Prevede sospensioni della prescrizione; la Corte ha richiamato che eventuali sospensioni non erano state valutate dal Tribunale e pertanto devono essere esaminate nel nuovo giudizio.
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. L. 14 settembre 2011, n. 148
Atto normativo che ha introdotto l'art. 17, comma 1-bis, entrando in vigore il 17/9/2011; la Corte ha ritenuto tale modifica applicabile al fatto commesso il 30/12/2013.
Massime di principio
- Se il fatto contestato rientra nelle ipotesi degli articoli 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 e la commissione è successiva all'entrata in vigore della modifica del 17/9/2011, va applicato l'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis.
- Nel calcolo della prescrizione occorre sempre verificare la presenza di atti interruttivi ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p.p.; tali atti possono allungare significativamente il termine prescrizionale (es. fino a dieci anni nel caso considerato).
- Eventuali sospensioni previste dall'art. 159 c.p.p. devono essere altresì esaminate perché possono ulteriormente incidere sul decorso della prescrizione.
- La corretta determinazione della durata della prescrizione richiede combinare l'incremento previsto da norme speciali con le regole generali sulla interruzione e sospensione; una errata applicazione può determinare l'annullamento e il rinvio della decisione di merito.
- Quando una norma sopravvenuta o modificativa è applicabile al fatto, il giudice non può limitarsi a calcoli errati: la Corte di cassazione interviene per uniformare l'interpretazione e rimettere il processo al giudice di merito per i necessari accertamenti sulle interruzioni/sospensioni.
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