Cassazione Civile, Ordinanza n. 36018/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio su un fondo sito in Rescaldina. La società attrice in primo e resistente in cassazione sosteneva che un atto divisionale del 1956 avesse costituito una servitù reciproca e perpetua di strada, poi ribadita da una scrittura ricognitiva del 2009. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello hanno accolto tale tesi, ordinando anche la rimozione di opere realizzate sul fondo servente che ostacolavano il transito. La società proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione dei criteri ermeneutici e delle norme sulle servitù per avere la Corte interpretato la clausola come titolo costitutivo di una servitù di passo pedonale e carraio; vizio motivazionale per avere escluso la natura di servitù per vantaggio futuro ex art. 1029 c.c.; vizio motivazionale sulla scrittura del 2009 e sull'asserito errore nella dichiarazione ricognitiva; omessa pronuncia e violazione dell'art. 841 c.c. per il rigetto della domanda riconvenzionale volta a rivendicare il diritto di recintare il fondo; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda per asserita necessità di integrare il contraddittorio con altri proprietari; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'eccezione di prescrizione decennale, o subordinatamente ventennale, della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, confermando la ricostruzione operata dai giudici di merito: la clausola dell'atto del 1956 costituiva una servitù reciproca e perpetua di strada, comprensiva di passaggio pedonale e carrabile; la successiva scrittura del 2009 aveva natura ricognitiva/confessoria; non ricorreva una servitù per vantaggio futuro; non sussisteva omessa pronuncia sulla facoltà di recintare né era necessario integrare il contraddittorio con il terzo proprietario, trattandosi di actio confessoria servitutis e non di azione costitutiva; la questione della prescrizione risultava assorbita e comunque non adeguatamente dimostrata dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per delimitare la nozione di servitù prediale e la necessaria utilitas del fondo dominante
citato insieme alle norme sulle servitù per contestare la qualificazione del diritto fatto valere
escluso il suo ambito applicativo, perché la clausola del 1956 costituiva una servitù attuale e non una servitù per vantaggio futuro
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente perché la causa non riguardava la costituzione coattiva di servitù
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione
richiamati dalla ricorrente in tema di estensione e contenuto della servitù
richiamati dalla ricorrente in tema di esercizio della servitù
richiamati dalla ricorrente in tema di contenuto ed esercizio della servitù
richiamati per contestare l'interpretazione del titolo negoziale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente
invocato dalla ricorrente senza che ne emergesse una decisiva applicazione in sentenza
richiamato a sostegno del preteso diritto di recintare il fondo, ma la domanda riconvenzionale è stata respinta perché incompatibile con l'accertata servitù di passaggio
invocato per dedurre omessa pronuncia su vari motivi di appello; la Corte ha escluso i vizi perché le questioni erano state esaminate o dovevano ritenersi assorbite
richiamati per eccepire l'inammissibilità della domanda, ma la Corte ha ritenuto il rilievo inconferente
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio; la Corte ha negato l'obbligo di integrazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i vizi motivazionali, esclusi dalla Corte perché la motivazione non era apparente e le censure miravano in realtà a un riesame del merito
citato per la memoria depositata in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'azione di accertamento della servitù, il giudice di merito può ricostruire l'esistenza e il contenuto del diritto reale valorizzando il testo del titolo costitutivo e gli atti successivi aventi natura ricognitiva o confessoria, purché la motivazione sia coerente e non apparente.
- La censura in cassazione che formalmente denuncia violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contestazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
- Una clausola negoziale che preveda una servitù di strada per consentire una migliore lottizzazione del terreno non integra necessariamente una servitù per vantaggio futuro ex art. 1029 c.c., ove dal titolo emerga invece la costituzione attuale e contestuale del diritto di passaggio.
- La natura ricognitiva di una scrittura successiva può rafforzare l'interpretazione del titolo originario e confermare l'esistenza della servitù già costituita.
- Nell'actio confessoria servitutis il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del proprietario del fondo contestante; non è necessario evocare in giudizio tutti i proprietari di eventuali ulteriori fondi interessati dal tracciato quando costoro non contestino il diritto fatto valere.
- Le censure di omessa pronuncia non sono fondate quando la questione risulta esaminata, anche implicitamente, o quando il motivo è comunque assorbito dalla soluzione data alla domanda principale.
- Chi eccepisce la prescrizione per non uso della servitù deve allegare e dimostrare specifici elementi di fatto a sostegno dell'eccezione.
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