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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09174/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma, in parte, delle condanne per i reati contestati: capo A (art. 323 c.p., abuso d'ufficio) e capo B (art. 479 c.p., falso ideologico in atto pubblico - consulenza tecnico-peritale). I mezzi di impugnazione hanno riguardato: 1) l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio per effetto della legge n.114/2024; 2) la prescrizione del reato di falso (calcolo dei termini e sospensioni per legittimo impedimento dell'imputato); 3) la mancata sussistenza dell'elemento materiale del falso ideologico (contestando che si tratti di mera incompletezza/imperizia e non di falsità); 4) l'assenza dell'elemento soggettivo doloso per il falso; 5) vizi nella rideterminazione della pena e nel trattamento del rito rispetto a fatti già giudicati (continuazione e riduzioni).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Sul capo A (art. 323 c.p.) ha accolto l'eccezione: la legge n.114/2024 ha abrogato il reato di abuso d'ufficio, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna e revoca delle statuizioni civili dipendenti da quel reato (abolitio criminis). Sul capo B (art. 479 c.p.) la Corte ha ritenuto infondato il motivo che negava la rilevanza del cosiddetto "falso valutativo": ha confermato che la falsità può riguardare valutazioni tecniche quando esistono criteri normativi/tecnici e l'agente se ne discosta consapevolmente senza giustificazione. Tuttavia il reato di falso si è estinto per prescrizione (calcolata considerando due periodi di sospensione da 60 giorni ciascuno), con annullamento senza rinvio ai soli effetti penali. Limitatamente al capo B le statuizioni civili restano ferme ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; non si è ritenuto fondato il tentativo di ottenere una pronuncia liberatoria totale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Altri motivi (colposo inedito, questioni sulla pena) sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b)

    l'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato il reato di abuso di ufficio

    Ha determinato l'abolitio criminis per il reato ex art. 323 c.p.; conseguente annullamento senza rinvio delle condanne per quel fatto e revoca delle statuizioni civili ad esso collegate

  • art. 323 c.p.

    Reato di abuso d'ufficio originariamente contestato; è stato abrogato dalla legge n.114/2024 e pertanto non più punibile (effetto di abolitio criminis)

  • art. 479 c.p.

    Delitto di falso ideologico in atto pubblico: la Corte interpreta la norma come comprensiva anche del "falso valutativo" quando l'atto si confronta con criteri normativamente o tecnicamente determinati e l'agente se ne discosta consapevolmente senza adeguata giustificazione

  • art. 578 c.p.p.

    Consente che, anche se il reato si estingue per prescrizione agli effetti penali, le statuizioni civili collegate possano rimanere ferme nel processo e debbano essere valutate o riproposte nella sede civile

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Norma sulla pronuncia liberatoria: la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una pronuncia interamente liberatoria ai sensi di questa disposizione

  • Artt. 2423-2427 c.c. e Direttiva 2013/34/UE (recepita dal d.lgs. n.139/2015)

    Costituiscono la "griglia di riferimento" normativa e contabile per la valutazione dei bilanci; la presenza di tali criteri rende possibile valutare la falsità valutativa delle scritture contabili o delle consulenze tecniche

Massime di principio

  • Abolitio criminis: l'abrogazione di una fattispecie punibile determina l'annullamento senza rinvio delle condanne per quel reato e la revoca delle statuizioni civili direttamente dipendenti da esso; la parte civile può promuovere un'azione civile autonoma.
  • Falso ideologico e "falso valutativo": la falsità può riguardare anche valutazioni tecniche se l'atto si confronta con criteri normativamente o tecnicamente determinati; è necessario dimostrare che l'agente si sia discostato consapevolmente da tali criteri senza adeguata giustificazione.
  • Prescrizione nel corso del giudizio di legittimità: la prescrizione può produrre gli effetti estintivi anche dopo la sentenza di appello; occorre calcolare correttamente sospensioni e proroghe (es. legittimo impedimento), tenendo conto di tutti i periodi sospensivi rilevanti.
  • Effetti civili separati dagli effetti penali: l'estinzione del reato per prescrizione riguarda gli effetti penali, ma le conseguenze civili possono rimanere valide nel processo (art. 578 c.p.p.) o essere fatte valere nuovamente in sede civile.
  • Prove di dolo vs. colpa: se la difesa invoca per la prima volta in Cassazione una qualificazione colposa non previamente dedotta, tale motivo può essere inedito e non ammissibile; argomentazioni sulla volontarietà devono essere sviluppate nei gradi di merito.
  • Questioni di diritto vs. questioni di fatto: in Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili soprattutto se attinenti a questioni di fatto; questioni giuridiche come il computo della prescrizione sono sindacabili in termini di error iuris.
  • Richiesta di pronunce liberatorie complete: per ottenere una pronuncia liberatoria totale occorrono i presupposti specifici previsti dall'ordinamento; l'estinzione per prescrizione non comporta automaticamente la pronuncia liberatoria integrale.

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