Cassazione Penale, Sentenza n. 09162/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Messina su istanza della Procura. La revoca era fondata sul fatto che il beneficio era stato precedentemente concesso pur in presenza di precedenti penali (violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p.) e quindi oltre i limiti previsti dalla legge. Il ricorrente ha dedotto: (1) che la sospensione era ormai consolidata per decorso del termine utile all'estinzione del reato (artt. 167 e 163 c.p.) e quindi ineseguibile; (2) che il giudice dell'esecuzione non aveva adempiuto all'onere istruttorio di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, necessario per verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto correttamente che la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (ai sensi del comma 2 dell'art. 648 c.p.p.); pertanto il termine quinquennale per l'estinzione previsto dall'art. 163 combinato con l'art. 167 c.p. non era ancora decorso alla data dell'ordinanza di revoca (31/07/2025), sicché il beneficio non risultava consolidato e la revoca era legittima. Sul secondo punto la Corte ha affermato che l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione da parte del giudice dell'esecuzione non è assolutamente obbligatoria in ogni caso: l'onere istruttorio esiste, ma può ritenersi assolto quando la sentenza di merito contiene una motivazione che attesta che il giudice della cognizione aveva verificato l'assenza di precedenti (ad esempio mediante visione del certificato del casellario), elemento che rende superflua la materialità dell'acquisizione del fascicolo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina i casi ostativi al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; la sentenza impugnata rileva che il beneficio non può essere concesso se sussistono cause ostative documentali.
Regola l'estinzione del reato per decorso del tempo; la Corte ricorda che l'estinzione richiede il decorso del termine quinquennale dal momento dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
Prevede la revoca della sospensione condizionale nei casi previsti; la giurisprudenza richiede che la revoca non possa avvenire se il beneficio si è consolidato ai sensi dell'art. 167.
Combinato con l'art. 167 per determinare il termine quinquennale per l'estinzione del reato utile a consolidare il beneficio della sospensione.
Stabilisce i casi di irrevocabilità delle sentenze; la Corte ha interpretato che l'irrevocabilità rilevante ai fini dei termini decorre con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Attribuisce alla Procura la facoltà di chiedere la revoca della sospensione condizionale; la decisione ricorda che la richiesta attiva il potere del giudice dell'esecuzione di accertare la sussistenza di cause ostative.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori d'ufficio; la Corte precisa che tali poteri possono comportare l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione laddove necessario per verificare la conoscenza documentale dei precedenti.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è legittima se il beneficio non si è consolidato per decorso del termine estintivo: il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, comprensiva della declaratoria di inammissibilità in Cassazione.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio; per farlo può acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, ma non è sempre obbligato a farlo se la motivazione della sentenza di merito dimostra con sufficiente certezza che il giudice aveva effettivamente verificato (ad esempio tramite certificato del casellario) l'assenza di precedenti.
- Se la motivazione della sentenza di concessione del beneficio afferma esplicitamente di aver consultato il casellario e di aver rilevato assenza di precedenti, ciò può rendere superflua l'acquisizione materiale del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione.
- La distinzione tra conoscibilità e effettiva conoscenza è cruciale: ai fini della revoca rileva se i precedenti risultavano documentalmente noti (o effettivamente conosciuti) al giudice della cognizione, non la mera possibilità che fossero conoscibili.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare tempestivamente le risultanze del casellario o chiedere l'acquisizione del fascicolo processuale quando la sentenza di merito non attesti chiaramente la verifica dei precedenti; altrimenti la revoca può risultare legittima.
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