Cassazione Penale, Sentenza n. 09158/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Bologna che, dopo che la Cassazione aveva annullato parzialmente la precedente decisione sui profili relativi alla responsabilità personale dell'imputata, aveva ritenuto sussistente il dolo, quanto meno in forma eventuale, in capo alla Labbruzzo, e le aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) violazione di norme di rito e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla presunta violazione del giudicato interno e alla mancata prova della consapevolezza dell'imputata circa i disegni criminosi (la ricorrente sosteneva di essere una semplice casalinga e amministratrice di facciata, priva dell'elemento soggettivo); (2) errata applicazione dell'art. 69 c.p. e vizio nella valutazione delle attenuanti generiche (la difesa richiamava la mancanza di distrazione di beni, l'età avanzata, l'assenza di precedenti e la possibile prescrizione se le attenuanti fossero state ritenute prevalenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato la conclusione secondo cui la Labbruzzo percepiva inequivocabili segnali di allarme (perdite protratte sin dalla costituzione, decreti ingiuntivi per retribuzioni non pagate, richiamo allo stato di crisi nel contratto di affitto sottoscritto dalla ricorrente) e, pur essendo amministratrice formale, aveva accettato il rischio del verificarsi dell'evento dannoso (dolo eventuale) non attivandosi per impedire il dissesto. La Cassazione ha altresì ritenuto legittima la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti operata dalla Corte territoriale. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma della condanna della Labbruzzo a tre anni di reclusione e delle correlate pene accessorie così come rideterminate dalla Corte d'appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
Norma relativa ai reati fallimentari (bancarotta fraudolenta); nella sentenza è stato contestato il reato di bancarotta per distrazione e per falsi in bilancio in relazione alla gestione della CEE Electra s.r.l.
Comma citato rispetto alle pene accessorie fallimentari; la Corte d'appello ha rideterminato la durata delle pene accessorie in sede di rinvio
Richiamato in ordine alla tesi difensiva secondo cui, alla luce di tale disposizione, non si sarebbe determinato un pregiudizio per i creditori; nel testo è utilizzato per sostenere l'assenza di distrazione con danno per la massa creditoria
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata nella fase di appello rispetto alla possibilità di chiedere trattazione orale; la censura originaria riguardava la mancata informazione specifica sull'eventuale bisogno di richiesta di trattazione orale
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la requisitoria scritta del pubblico ministero: qui il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi di tale articolo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione; la ricorrente ha fondato i suoi motivi su tali lett. b) (violazione di legge) ed e) (vizio della motivazione)
artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.
Norme processuali menzionate nella censura relativa alla valutazione delle prove e al travisamento del fatto; la ricorrente lamentava inosservanza e errata applicazione di tali disposizioni nella motivazione
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; la ricorrente contestava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la valutazione comparativa effettuata dalla Corte territoriale
Norma richiamata in ordine al giudicato interno e alla eventuale violazione dello stesso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato in quanto la sentenza di rinvio aveva valutato in modo nuovo e specifico gli elementi fattuali
Massime di principio
- Per ritenere responsabile un amministratore formale (la cosiddetta 'testa di legno') per bancarotta per distrazione, non basta la mera carica: è necessaria la prova che l'amministratore abbia percepito inequivocabili segnali di allarme relativi al dissesto e abbia accettato il rischio del verificarsi dell'evento illecito (dolo eventuale).
- La responsabilità automatica dell'amministratore formale è più agevole nei reati documentali (omessa tenuta o sottrazione delle scritture) ma non può automaticamente estendersi alle ipotesi di distrazione di beni senza prova della consapevolezza morale dell'amministratore formale.
- La Corte di merito, nel riesaminare la posizione dopo rinvio della Cassazione, deve motivare specificamente e puntualmente i dati probatori da cui trae la consapevolezza dell'amministratore formale; una motivazione che indichi i 'segnali di allarme' e spieghi il nesso con la condotta è generalmente ritenuta adeguata dalla Cassazione se coerente e non manifestamente illogica.
- Le valutazioni sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) sono tipicamente di merito e sfuggono al sindacato della Cassazione salvo che emergano arbitrarietà o manifesta illogicità nella motivazione.
- Argomentazioni difensive basate su caratteristiche personali (età avanzata, ruolo di casalinga) non escludono automaticamente la responsabilità se i fatti concreti e i documenti (es. bilanci perduranti in perdita, decreti ingiuntivi, contratti che richiamano lo stato di crisi) dimostrano la percezione del rischio e la mancata reazione dell'amministratore.
- In sede di cassazione il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione: non è consentita una nuova valutazione di merito dei fatti, salvo che la motivazione impugnata sia carente o illogica.
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