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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09156/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per aver inserito nel fascicolo del dibattimento una "comunicazione notizia di reato" del 8 marzo 2023, sostenendo che si tratterebbe di un atto non irripetibile acquisibile in giudizio soltanto con il consenso delle parti, consenso non espresso. Di conseguenza il documento sarebbe inutilizzabile e la sentenza viziata. Ha inoltre contestato la motivazione dei giudici di merito secondo cui l'inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti non è automatica ma dipende dalla tempestiva eccezione di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'obiezione fosse stata proposta tardivamente, ossia oltre il termine del primo accertamento sulla costituzione delle parti previsto dall'art. 491 c.p.p. (comma 2), poiché la normativa consente l'acquisizione nel fascicolo di atti ulteriori previo accordo delle parti. Inoltre il ricorrente non ha indicato in che modo la comunicazione censurata fosse stata determinante per la decisione né ha spiegato perché, eliminando idealmente quel documento, il materiale residuo non supererebbe la "prova di resistenza"; pertanto la censura è risultata non ammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15

    Norma sostanziale richiamata per descrivere il reato contestato: guida senza patente per revoca della patente; dalla violazione è derivata la condanna di merito.

  • codice di procedura penale, art. 491, commi 1 e 2

    Stabilisce il primo momento-processuale per l'accertamento sulla costituzione delle parti e il termine entro cui porre eccezioni relative al contenuto del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha ritenuto che le obiezioni sulla impropria inclusione di atti debbano essere sollevate tempestivamente in tale sede, pena l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 431, comma 1

    Elenca gli atti che debbono comporre il fascicolo per il dibattimento; la sentenza richiama la possibilità, per accordo delle parti, di acquisire atti ulteriori rispetto a quelli previsti da questa disposizione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al rigetto di ragioni di esonero dal pagamento delle somme dovute a titolo di ammenda o sanzione: la decisione ha ritenuto non sussistere motivi di esonero nel caso concreto.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021 (Rv. 281781)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'affermazione che l'inutilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte e che la legge autorizza l'acquisizione di atti ulteriori previo accordo delle parti.

  • Cassazione, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci, Rv. 243416) e altre pronunce citate

    Giurisprudenza richiamata sul punto che, quando si deduce l'inutilizzabilità di un dato probatorio, il ricorrente deve indicare la sua presunta decisività e dimostrare che l'esclusione del dato renderebbe insufficiente il materiale residuo (prova di resistenza).

Massime di principio

  • Le eccezioni relative alla composizione del fascicolo per il dibattimento devono essere sollevate tempestivamente, di norma al primo momento di costituzione delle parti previsto dall'art. 491 c.p.p.; se proposte tardivamente sono inammissibili.
  • L'inclusione di atti nel fascicolo non è automaticamente causa di nullità o inutilizzabilità: occorre distinguere tra atti irrimediabilmente viziati sin dall'origine e atti inseriti per errore o senza formale accordo; nei primi casi l'inutilizzabilità è più immediata, nei secondi interviene la regola della tempestività delle eccezioni.
  • Chi censura l'utilizzo di un atto come prova deve indicare come quel documento sia stato decisivo per la condanna e spiegare perché, eliminandolo, il materiale probatorio residuo non sarebbe sufficiente (prova di resistenza). La mancanza di tale indicazione rende la censura inammissibile.
  • La legge processuale consente alle parti di concordare l'acquisizione di atti ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati per il fascicolo dibattimentale; pertanto l'acquisizione consensuale rende legittimo l'uso di documenti altrimenti non previsti.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente (e nel merito) l'eventuale carattere 'irrimediabilmente' viziato di un atto (cioè prova formatasi in modo irrituale sin dall'origine) per ottenere la sua esclusione senza incorrere nel difetto di tempestività.

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