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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09163/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione). L'imputato deduceva: (i) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle scriminanti (artt. 51 e 54 c.p.), sostenendo che lo stato di necessità fosse determinato dal rischio per la propria vita durante il viaggio di rientro; (ii) eccessività della pena e vizio nella determinazione della stessa ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p.; (iii) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), nonostante avesse una unica precedente condanna di anno e mesi sei per atti persecutori.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (i) la Corte d'appello ha motivatamente escluso le scriminanti (artt. 51 e 54 c.p.), osservando che il pericolo invocato riguardava la fase di ritorno e non la situazione che aveva determinato la volontà del ricorrente di rientrare dopo l'espulsione; inoltre lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e non altrimenti evitabile e l'onere di allegazione grava sull'imputato; il richiamo al diritto di protezione internazionale era generico e il reingresso non autorizzato è reato istantaneo, non sanabile da un'eventuale richiesta successiva di protezione; (ii) la pena (2 anni di reclusione, di poco superiore al minimo) è stata ritenuta congrua in ragione della personalità dell'imputato e della precedente condanna; (iii) la sospensione condizionale è stata esclusa correttamente in quanto la precedente condanna ostava alla concessione secondo i limiti dell'art. 164 c.p. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13

    Il reingresso non autorizzato nello Stato da parte di straniero espulso integra il reato previsto dall'art. 13, comma 13; è un delitto a consumazione istantanea, avente effetti permanenti al momento dell'ingresso.

  • Codice penale, art. 54

    In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente.

    Lo stato di necessità richiede la prova di un pericolo grave, attuale e non altrimenti evitabile; l'onere probatorio è a carico del difensore/imputato e la semplice situazione di bisogno o il pericolo successivo al reingresso non sono sufficienti.

  • Codice penale, art. 51

    La scriminante della legittima difesa (o altre scriminanti richiamate dall'art. 51) non è applicabile se non sono dimostrati i presupposti richiesti dalla norma; il richiamo difensivo generico non soddisfa l'onere di allegazione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze che incidono sulla personalità e sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo valorizzare la personalità dell'imputato in rapporto alle condotte e alla precedente condanna.

  • Codice penale, art. 133

    Principi e criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena, applicandoli coerentemente e giustificando una pena poco superiore al minimo edittale.

  • Codice penale, art. 163

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la concessione è subordinata al rispetto dei limiti previsti dall'art. 164; la Corte territoriale ha correttamente escluso il beneficio per il superamento di tali limiti.

  • Codice penale, art. 164, comma 2 n. 1) e comma 4

    Previsioni che indicano i casi ostativi alla sospensione condizionale della pena (es. precedenti condanne) e i relativi limiti; nel caso il precedente per atti persecutori ha fatto venir meno i presupposti per la concessione.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. richiede allegazioni e prove specifiche: generiche affermazioni sul pericolo o sulla precarietà delle condizioni di viaggio non sono sufficienti.
  • Il fatto che il viaggio di rientro sia stato pericoloso non retroagisce a giustificare un reingresso che abbia violato un provvedimento di espulsione; ciò che conta è la situazione esistente al momento della scelta di rientrare.
  • Il richiamo all'esercizio del diritto alla protezione internazionale non esime automaticamente dall'integrazione del reato di reingresso: il reato è istantaneo e una successiva richiesta di protezione non cancella il fatto commesso.
  • Nella determinazione della pena le Corti possono valorizzare la personalità del reo e precedenti condanne per giustificare una pena anche poco superiore al minimo edittale, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • La sospensione condizionale della pena è esclusa se sussistono ostacoli normativamente previsti (art. 164 c.p.); una precedente condanna rilevante può impedire la concessione del beneficio.
  • In appello e in cassazione l'onere di dettagliare e provare scriminanti o circostanze attenuanti spetta al ricorrente: argomentazioni vaghe o generiche sono normalmente ritenute inidonee.

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