Cassazione Penale, Sentenza n. 09161/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, articolando tre motivi: 1) violazione delle condizioni di capacità del giudice (contestazione che il provvedimento sarebbe stato adottato dal Presidente e non dal Giudice dell'esecuzione); 2) vizio di legge per aver fondato l'inammissibilità sul fatto che il richiedente risulta espulso dal territorio nazionale, elemento ritenuto non previsto dalla normativa sulle misure alternative; violazione del diritto di difesa per decisione adottata de plano senza contraddittorio, mentre la difesa sostiene che il ricorrente potrebbe essere rientrato in Italia e quindi avere domicilio e lavoro; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione perché dalla nota della Questura non emergerebbero data di espulsione e durata del divieto di rientro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In motivazione: il primo motivo è manifestamente infondato perché la competenza a decidere sulle istanze ex artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario è del Tribunale di sorveglianza, il quale decide secondo l'art. 666 c.p.p.; i secondi motivi sono infondati perché la giurisprudenza consolidata consente misure alternative agli stranieri presenti irregolarmente, ma distingue il caso dell'effettiva espulsione: l'espulsione già eseguita è ostativa all'applicazione di misure alternative (impossibilità di instaurare l'interazione col servizio sociale). La Corte ha inoltre ritenuto che la difesa non abbia prodotto elementi concreti e documentali idonei a dimostrare la presenza attuale del ricorrente in Italia (domicilio, luogo, modalità di rientro), onere probatorio che gravava sulla difesa; la mera asserzione astratta non è sufficiente a censurare la decisione de plano adottata ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come parametro di censura in relazione alle ragioni di ricorso (regole sull'impugnazione); la Corte ha ritenuto i motivi non fondati o inammissibili
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di ammissibilità e di motivazione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti o manifestamente infondati
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità de plano; il Tribunale di sorveglianza ha adottato il provvedimento di inammissibilità ex disp. di tale norma
art. 678 cod. proc. pen.
Stabilisce che il Tribunale di sorveglianza decide secondo l'art. 666 c.p.p.; utilizzato per confermare la competenza del Tribunale di sorveglianza
artt. 47 e 47-ter ordinamento penitenziario
Prevedono le istanze per misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare); norme di riferimento per le richieste presentate dal ricorrente
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Riferimento legislativo sull'espulsione come misura che incide sulla valutazione delle misure alternative: l'espulsione è predusiva della valutazione delle altre misure alternative
art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (comma 8 richiamato dalla difesa)
Norma che disciplina l'espulsione e il divieto di rientro; la difesa ha invocato la possibile impugnazione dell'espulsione e il reingresso, ma la Corte ha ritenuto l'asserzione non documentata
Sez. U. 17/12/2009 (Mammoliti) e giurisprudenza correlata su art. 656 c.p.p.
Giurisprudenza che richiede la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità per richieste di misure alternative presentate da difensori; applicata per affermare l'onere documentale della difesa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Se lo straniero è già stato espulso dal territorio nazionale, l'espulsione è ostativa all'applicazione di misure alternative (es. detenzione domiciliare, affidamento in prova) poiché impedisce l'interazione con il servizio sociale richiesta per tali misure
- La presenza materiale sul territorio italiano (domicilio, luogo, attività lavorativa) è un elemento che deve essere provato con documenti concreti dalla difesa quando si invoca una misura alternativa dopo un'espulsione o quando la presenza è dubbia
- La decisione de plano di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è legittima se la richiesta non è corredata dagli elementi richiesti dalla giurisprudenza (per es. dichiarazione/elezione di domicilio); mere deduzioni non documentate sono insufficienti
- Gli stranieri entrati illegalmente ma non espulsi possono comunque accedere a misure alternative se ricorrono le condizioni previste dall'ordinamento penitenziario e non sussiste un provvedimento di espulsione esecutivo che impedisca il trattamento
- La difesa deve allegare elementi specifici e verificabili (documenti di reingresso, prova di domicilio, offerte di lavoro) per vincere l'ostativa derivante da un atto amministrativo di espulsione; in mancanza, il provvedimento amministrativo rilevato dalla Questura costituisce base sufficiente per l'inammissibilità
- La competenza a decidere sulle istanze di misure alternative presentate ai sensi degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario è del Tribunale di Sorveglianza, che decide secondo le regole stabilite dal codice di procedura penale
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