Cassazione Civile, Ordinanza n. 08757/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti intercorsi tra due società per la gestione di locali destinati a laboratorio analisi. La ricorrente sosteneva che, al di là della sequenza formale di contratti di locazione, sublocazione e poi associazione in partecipazione, il rapporto reale fosse un affitto di ramo d’azienda: in tale ottica chiedeva l’accertamento della simulazione del contratto di associazione in partecipazione del 26 febbraio 2014, la declaratoria di esistenza di un affitto di ramo d’azienda, l’accertamento dell’abuso del diritto da parte della resistente e l’inefficacia del recesso comunicato il 14 agosto 2019, con reintegrazione nella gestione dell’azienda. In subordine domandava il risarcimento dei danni da recesso abusivo; ulteriormente in subordine chiedeva di qualificare come simulate anche la locazione commerciale e la relativa disdetta, con rinnovo del rapporto o, in via gradata, restituzione dei canoni e indennità di avviamento. Dopo la decisione di primo grado favorevole alla ricorrente sul solo profilo dell’invalidità del recesso, la Corte d’appello ha riformato la sentenza ritenendo che il recesso/disdetta fosse esercizio legittimo della facoltà contrattuale prevista per impedire il rinnovo automatico del contratto a termine. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello della controparte per difetto di chiarezza/sinteticità; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale ravvisato l’abuso del diritto nel recesso dopo una lunga collaborazione; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e motivazione illogica/contraddittoria, insistendo sulla simulazione e sull’esistenza di un affitto di ramo d’azienda, deducendo indici fattuali di tale qualificazione; 4) violazione dell’art. 9 l. n. 192/1998, per non avere ravvisato la nullità della clausola e l’abuso di dipendenza economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva trascritto né specificamente indicato il contenuto dell’atto di appello su cui fondava la censura. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: la Corte d’appello aveva correttamente distinto il caso di contratto a tempo determinato con rinnovo automatico da quello del recesso ad nutum in rapporto a tempo indeterminato; la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito e l’interpretazione della clausola contrattuale, senza denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.; inoltre la parte relativa alla simulazione investiva capi di sentenza non impugnati in modo idoneo. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non aveva dimostrato di avere devoluto la questione in appello e, comunque, mirava a un nuovo esame del materiale probatorio in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura sull’ammissibilità dell’appello richiede che il ricorrente per cassazione indichi specificamente gli atti e i passaggi rilevanti; non basta un richiamo generico alla supposta genericità dell’atto di appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su documenti o atti processuali, essi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti in modo esaustivo, con precisazione della loro collocazione nei fascicoli e nelle fasi processuali; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
La deduzione di abuso del diritto deve confrontarsi con l’effettivo assetto contrattuale e con i fatti accertati; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito o dei fatti.
Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito, se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
art. 8 del contratto di associazione in partecipazione
La clausola è stata interpretata come previsione di termini e modi per impedire il rinnovo automatico di un contratto a tempo determinato, non come recesso ad nutum in corso di rapporto a tempo indeterminato.
Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare quali regole interpretative siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile chiedere una diversa interpretazione solo perché plausibile.
art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192
La questione dell’abuso di dipendenza economica non è esaminabile in cassazione se non risulta adeguatamente devoluta nei gradi di merito e se la censura richiede un nuovo apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato nella domanda riconvenzionale della resistente in primo grado per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure basate su atti o documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce o indica specificamente il contenuto, la sede processuale e la collocazione nei fascicoli.
- La denuncia di abuso del diritto non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito: occorre confrontarsi con l’accertamento di fatto del giudice di appello e con la concreta struttura del rapporto negoziale.
- Quando una clausola contrattuale disciplina la durata di un rapporto e la disdetta per impedire il rinnovo automatico, essa non è automaticamente assimilabile a un recesso ad nutum da rapporto a tempo indeterminato.
- Per dedurre con successo la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali occorre indicare specificamente quali criteri degli artt. 1362 ss. c.c. siano stati violati e in che misura l’interpretazione adottata sia incompatibile con essi; non basta prospettare un’interpretazione alternativa.
- La simulazione di un contratto e la qualificazione del rapporto dissimulato non possono essere rimesse in discussione in cassazione se i relativi capi di sentenza non sono stati validamente impugnati.
- Le questioni nuove o non adeguatamente devolute nei gradi di merito non possono essere introdotte in cassazione sotto forma di vizio di violazione di legge quando, in realtà, richiedono un nuovo esame delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08677/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08678/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08679/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_civile · 2 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →