Cassazione Penale, Sentenza n. 21376/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare ordinaria e ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare prevista dall'art. 16-nonies per i collaboratori di giustizia. Il ricorrente denunciava violazione e errata interpretazione dell'art. 16-nonies nonché carenza e illogicità della motivazione del Tribunale nella valutazione della pericolosità sociale residua e del ravvedimento, lamentando che il Tribunale aveva attribuito rilievo eccessivo alla gravità dei reati, alla pena residua, alle pendenze, ai riferimenti a familiari "malavitosi", ad episodi antecedenti o non significativamente probatori (es. revoca arresti domiciliari 2014, episodio del 03/06/2019), senza confrontare adeguatamente tali elementi con i pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e dell'équipe di osservazione e trattamento, con i permessi premio fruiti e con la collaborazione prestata.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento per un nuovo esame. La Corte ha rilevato vizi motivazionali e applicativi: il Tribunale aveva usato lo standard del "sicuro ravvedimento" anziché quello corretto per l'art.16-nonies (ragionevole probabilità di ravvedimento), non aveva acquisito gli atti relativi alla collaborazione, ha formulato affermazioni generiche (es. contesto familiare criminale) senza indicare dati probatori, ha attribuito rilievo ingiustificato alla pena residua e alle pendenze processuali, e non ha adeguatamente messo a confronto gli elementi positivi (pareri favorevoli, permessi premio, condotta intramuraria) con quelli negativi. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio perché il Tribunale riconsideri la richiesta sotto i giusti criteri e dia motivazione concreta e confrontata.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n.82
La norma prevede che, per determinate fattispecie e a fronte di collaborazione anche post-condanna, la liberazione condizionale, i permessi premio e l'ammissione alla detenzione domiciliare possano essere disposte su proposta o parere dei procuratori competenti e in deroga a talune disposizioni, sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata
La Corte ricorda che l'art.16-nonies richiede acquisizione di proposta/parere e del verbale illustrativo della collaborazione; il ravvedimento deve essere dimostrato non per presunzione ma con elementi specifici che ne dimostrino, almeno con "ragionevole probabilità", l'effettiva sussistenza. Non è richiesto il "sicuro" ravvedimento come per la liberazione condizionale.
Prevede il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione come documento necessario alla valutazione
Il verbale spiegativo della collaborazione è elemento necessario e va acquisito dai giudici quando invocato dalla norma per valutare l'importanza e la attendibilità della collaborazione.
Disciplina la liberazione condizionale, richiedendo il "sicuro" ravvedimento per la concessione del beneficio
La Corte distingue il grado di certezza richiesto: per la liberazione condizionale occorre il "sicuro" ravvedimento; per i benefici ex art.16-nonies è sufficiente la ragionevole probabilità del ravvedimento.
art. 47-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle misure alternative e ai limiti derogabili per i collaboratori
I benefici in deroga a limiti ordinari possono essere concessi purché sussistano i presupposti di meritevolezza e di emenda; non si estende la deroga al requisito di emenda e rieducazione che devono comunque essere verificati.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Individua taluni delitti rilevanti ai fini dell'applicazione delle speciali disposizioni ai collaboratori
Rientrano tra i destinatari della disciplina i condannati per i delitti ivi elencati; l'applicazione della disciplina richiede valutazione del contributo collaborativo e del ravvedimento.
Massime di principio
- Per le istanze ai sensi dell'art.16-nonies il requisito del "ravvedimento" va valutato nella prospettiva della "ragionevole probabilità" e non come "sicuro" ravvedimento; pertanto il Tribunale deve cercare e indicare elementi specifici che supportino tale probabilità.
- Il Tribunale deve acquisire e valutare il verbale illustrativo della collaborazione e gli atti relativi alla collaborazione per misurare l'importanza del contributo offerto dal collaboratore.
- Non è legittimo basare il diniego esclusivamente sulla gravità dei reati, sulla pena residua o sulle pendenze processuali: questi elementi possono concorrere alla valutazione ma non sono di per sé condizioni ostative previste dalla legge.
- Ogni valutazione negativa (es. legami familiari con ambienti criminali, episodi disciplinari, revoche precedenti) deve essere motivata con dati concreti e documentati; formulazioni generiche non reggono il controllo di impugnazione.
- I pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e delle équipe di osservazione devono essere esplicitamente confrontati con gli elementi negativi e adeguatamente ponderati nella motivazione.
- Elementi positivi quali permessi premio regolarmente fruiti, condotta intramuraria conforme, attività lavorative/studi e riconoscimento delle vittime costituiscono indicatori rilevanti ai fini della valutazione del ravvedimento e della pericolosità residua e devono essere considerati nel bilanciamento complessivo.
- In presenza di criticità motivazionali il provvedimento dovrà essere riformulato dal giudice che riesamina il caso, fornendo spiegazioni puntuali sulle ragioni di accoglimento o rigetto e sul peso attribuito a ciascun elemento probatorio.
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