Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la determinazione del trattamento sanzionatorio pronunciata dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di rinvio: l'imputato era stato condannato dal Tribunale di L'Aquila a 1 anno e 3 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione Unico S.C. 2010/2009 con riferimento all'IRES 2009), con evasione d'imposta quantificata in euro 57.867,00 (cifra che eccedeva la soglia di punibilità di euro 50.000 di poco, cioè per euro 7.867,00). La difesa ha denunciato vizio motivazionale e carenza di considerazione dei profili oggettivi e soggettivi del reato (scarsa gravità, dolo eventuale dovuto a recente nomina ad amministratore e difficoltà amministrative, e che le successive vicende giudiziarie erano in prevalenza contravvenzionali o pecuniarie), chiedendo la riforma della misura della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia, nel rispetto del thema decidendum e del mandato di rinvio, abbia legittimamente esercitato la propria discrezionalità nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, applicando una misura (pari a un quarto sopra il minimo) giustificata dalla valutazione dei precedenti penali specifici dell'imputato e dalla sua capacità a delinquere. La Corte ha ritenuto che, essendo la pena prossima al minimo, non fosse necessaria una motivazione puntuale su ogni criterio dell'art. 133 c.p., e che il giudice del rinvio avesse adeguatamente indicato gli elementi (precedenti della stessa natura e violazioni successive) che giustificavano il lieve innalzamento rispetto al minimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 5
Norma sanzionatoria in materia di obblighi dichiarativi e tributi (omessa presentazione della dichiarazione con conseguente evasione d'imposta); è stato applicato quale fattispecie base per la condanna dell'imputato.
Codice Penale, art. 133
Regola i criteri direttivi per la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito, nell'ambito della sua discrezionalità, possa darne applicazione anche con motivazione sintetica quando la pena fissata sia prossima al minimo, valorizzando elementi come la capacità a delinquere e i precedenti.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che consente la condanna del ricorrente al versamento di somme in favore della cassa per le ammende; applicata per determinare l'importo dovuto (euro 3.000).
Massime di principio
- In sede di rinvio la determinazione della pena tra il minimo e il massimo è rimessa a un ampio potere discrezionale del giudice di merito: quando la pena è fissata in una fascia medio-bassa o prossima al minimo, la motivazione può essere più sintetica e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Per giustificare un lieve innalzamento rispetto al minimo edittale, specialmente se la gravità quantitativa del reato è modesta (es. superamento della soglia di punibilità per somma contenuta), il giudice può validamente richiamare precedenti penali specifici e la capacità a delinquere dell'imputato come indicatori rilevanti.
- Se si contesta la motivazione in Cassazione è necessario confrontarsi direttamente e puntualmente con il contenuto della pronuncia impugnata: censure generiche o che non incidono sul nucleo della decisione possono essere ritenute inammissibili.
- Il superamento della soglia di punibilità per una somma di poco superiore non giustifica automaticamente un aumento della pena oltre il minimo: occorrono elementi aggiuntivi (prevedibilmente riferibili all'art. 133 c.p.) che dimostrino la pericolosità o la reiterazione della condotta.
- Nella difesa di casi tributari conviene documentare sia i profili oggettivi del fatto (entità dell'evasione, cause oggettive dell'omissione) sia i profili soggettivi (ruolo effettivo, dolo o colpa, condotte successive) per contrastare efficacemente la valorizzazione dei precedenti o dell'attitudine a delinquere.
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