Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per plurimi furti aggravati (commessi 2016-2017) e deducono due motivi principali: 1) vizio di motivazione ed errata applicazione di legge perché il G.U.P. avrebbe illegittimamente respinto la revoca della scelta del rito abbreviato, non consentendo il passaggio al rito ordinario (contestando la tempestività e la correttezza della decisione e sostenendo che il difensore aveva manifestato la volontà di optare per il giudizio ordinario); 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per aver ritenuto la loro responsabilità principalmente sulla base di tabulati delle celle telefoniche e immagini di videosorveglianza, senza verbali operativi e senza accertamenti tecnici (riconoscimento vocale, perizia informatica o antropometrica) che garantissero l'identificazione certa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti riproducessero e reiterassero le stesse doglianze già dedotte e respinte in appello, senza affrontare criticamente le argomentazioni del giudice del merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha constatato che non risultava provata una valida revoca della richiesta di abbreviato: dal verbale dell'udienza del 7 luglio 2020 emergono conferme della scelta del rito e non dichiarazioni efficaci di revoca, e il difensore non aveva procura speciale per compiere l'atto abdicativo personale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura attiene alla valutazione di merito delle prove (video, tabulati telefonici, incroci e dichiarazioni confessorie di coimputati), materia non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione dei giudici di merito è logica e congrua. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 624
Norma che disciplina il reato di furto (consumazione e aggravanti pertinenti); la sentenza utilizza tale norma come capo di imputazione per i furti contestati.
Codice penale - art. 625 nn. 2 e 5
Aggravanti del furto (es. danno di notevole entità, uso di strumenti particolari o altri elementi aggravanti) invocate nel capo di imputazione e considerate nella determinazione della pena.
Codice penale - art. 61 n. 5
Norma sulle circostanze aggravanti, richiamata nell'ambito della determinazione della responsabilità e della pena.
Codice di procedura penale - art. 438
Regola sulla formalizzazione della richiesta di rito abbreviato; la Corte ha valutato che la revoca della scelta del rito è un atto personalissimo sull'interesse alla libertà che richiede procura speciale se esercitata dal difensore.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 85, comma 1
Richiamato nella sentenza per affermare l'inapplicabilità della disciplina transitoria evocata; la Corte dichiara che, per l'effetto della inammissibilità, tale disciplina non si applica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione al principio che giustifica la mancata esonero dalla condanna alla Cassa delle ammende; utilizzata come criterio per non concedere esoneri.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che semplicemente ripropone i medesimi motivi già esaminati e motivatamente respinti in appello è inammissibile: il ricorrente deve confrontarsi criticamente con le ragioni del giudice di merito e specificare gli elementi di diritto che rendono illegittima la decisione.
- La scelta del rito abbreviato è un atto processuale 'personalissimo' che incide sul diritto alla libertà; la revoca di tale scelta richiede manifestazione inequivoca della volontà del detenuto o una procura speciale al difensore. L'assenza di procura speciale può rendere improcedibile la revoca fatta dal difensore.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito: verifica solo se la valutazione svolta sia logica, congrua e abbia risposto alle deduzioni delle parti. Critiche che mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La prova identificativa può fondarsi su un insieme di elementi convergenti (video, tabulati telefonici, movimenti coincidenti, frequentazioni tra indagati, confessioni di terzi); l'assenza di accertamenti tecnici specifici (perizia informatica, riconoscimento vocale o antropometrico) non è necessariamente decisiva se, nel complesso, sussistono riscontri probatori affidabili.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende); è quindi importante valutare preliminarmente la prospettabilità del motivo in Cassazione.
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