Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che lo condannava per reati di furto in concorso. Nell'appello erano stati dedotti due motivi principali: (1) contesta la declaratoria di responsabilità basata su immagini delle telecamere di sorveglianza, sostenendo che dalle fotogrammi non emergeva una partecipazione attiva, ma solo che Morina scendeva e risaliva sull'autovettura in pochi secondi, per cui l'attribuzione del ruolo di "palo" sarebbe mera congettura; (2) contesta il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando la marginalità del suo apporto all'azione delittuosa e il limitato valore economico del trolley sottratto, il cui contenuto non era accertato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente sul punto della specificità dei motivi d'appello. Ha affermato che i motivi erano sufficientemente specifici, anche tenuto conto della semplicità dei fatti e della piattaforma probatoria, e che la Corte d'appello era peraltro entrata nel merito dei rilievi dimostrandone la fondatezza o meno. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo del giudizio (ovvero per la valutazione sul merito dell'appello).
Norme richiamate
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum: l'appello deve enunciare chiaramente i profili di fatto e diritto contestati in modo da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare e sindacare i rilievi; il grado di specificità va modulato in base alla complessità della causa.
artt. 110, 624, 625 cod. pen.
artt. 110, 624, 625 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate per la qualificazione del fatto: art. 110 (concorso di persone nel reato) insieme alle norme sul furto e sue aggravanti; nella sentenza di merito il ricorrente era stato condannato sulla base di questi articoli.
Cass. Sez. U., 27-10-2016, Galtelli
Sez. U, 27-10-2016, Galtelli
Principio secondo cui l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; tuttavia la specificità richiesta è commisurata alla complessità della controversia.
Giurisprudenza richiamata (varie sezioni della Cassazione)
es. Cass., 18-10-1995, Arra; Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass., 17-11-1993, Settecase; Sez. 6 n. 27068 del 23-6-2011; Sez. 6 n. 18081 del 2011; Sez. 3 n. 16851 del 2010
Giurisprudenza consolidata che definisce i limiti della genericità dell'impugnazione: l'appello non può limitarsi a riproporre argomenti già usati senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di confutazione delle ragioni del primo giudice rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- L'appello deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto contestati: la specificità richiesta è proporzionale alla complessità del fatto e alla completezza della motivazione impugnata.
- La brevità dell'atto d'appello non è di per sé causa di inammissibilità se la vicenda è semplice e i rilievi sono comunque sufficientemente perimetrati e comprensibili.
- La Corte d'appello può entrare nel merito dei rilievi: se lo fa e respinge le censure, ciò dimostra che i motivi non erano generici ma infondati — la genericità e l'infondatezza sono distinte rilevanze processuali.
- Per contestare una ricostruzione probatoria basata su filmati è efficace indicare esplicitamente gli elementi oggettivi che impediscono di ricavare la partecipazione attiva (es. temporalità, comportamento osservabile, eventuale assenza di contatti o scambi), così da soddisfare il requisito di specificità.
- Nelle censure relative alla quantificazione della pena e alle attenuanti generiche è utile argomentare la marginalità del ruolo, il contenuto e il valore dell'oggetto sottratto, l'assenza di possesso di profitti e ogni elemento di resipiscenza o risarcimento, per fornire elementi concreti che il giudice d'appello può valutare.
- Quando si prepara un'impugnazione, occorre confrontarsi esplicitamente con la motivazione del primo grado, indicando punto per punto le ragioni per cui quelle argomentazioni sarebbero errate o insufficienti, evitando la mera riproposizione di argomentazioni già sviluppate in primo grado.
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