Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ad ASARO erano contestati i reati di avere fatto sorgere il pericolo di un naufragio (art.450 cod.pen.) e di inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione in concorso: quale comandante del motopeschereccio "Giulia P.G." rimasto in avaria a 60 miglia dalle coste libiche, si era fatto rimorchiare da un altro natante per oltre 400 miglia fino a Mazara del Vallo nonostante avverse condizioni meteo (mare forza 7/8, vento segnalato dall'imputato) e l'esistenza di approdi più vicini (Malta, Lampedusa), omettendo di informare le autorità marittime e di chiedere l'autorizzazione al rimorchio, e impiegando/accettando un rimorchio effettuato da unità non idonea e senza le autorizzazioni previste; durante il rimorchio i cavi si erano spezzati più volte, prolungando l'esposizione al pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la motivazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto provata la responsabilità di ASARO per il reato di pericolo ex art.450 cod.pen. e per l'inosservanza delle norme di sicurezza della navigazione. È stata ritenuta congrua la valutazione dei giudici di merito circa la probabilità dell'evento dannoso (naufragio) sulla base degli elementi probatori (dichiarazione di "evento straordinario", testimonianze, condizioni meteo, spezzature dei cavi, scelta della rotta). La Cassazione ha inoltre rilevato l'omessa informazione all'autorità portuale e la mancanza di autorizzazione al rimorchio come fatti rilevanti. Conseguenze: conferma della condanna di merito (pena detentiva di un mese e dieci giorni di reclusione), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Reato di pericolo: punisce comportamenti che fanno sorgere il pericolo del naufragio; il giudice valuta la probabilità dell'evento disastroso su base concreta e probatoria. Qui è stata applicata alla condotta del comandante che ha accettato/attuato un rimorchio non autorizzato e pericoloso in condizioni estreme
art.180 Regolamento per la sicurezza della navigazione (D.P.R. 435/1991)
Disciplina gli obblighi di comunicazione e le modalità di intervento in caso di avaria; implica l'obbligo di informare le autorità competenti prima di effettuare operazioni rilevanti come il rimorchio
art.181 Regolamento per la sicurezza della navigazione (D.P.R. 435/1991)
Prevede l'autorizzazione e i controlli sull'idoneità tecnica/amministrativa delle unità impiegate per operazioni come il rimorchio; la mancata autorizzazione e l'uso di unità non idonee integrano violazioni della disciplina sulla sicurezza della navigazione
Codice della navigazione (richiami normativi generali)
Attribuisce funzioni e competenze all'autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e idoneità delle unità; la valutazione tecnica della possibilità di rimorchio e la competenza a autorizzarlo spettano all'autorità competente
art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione alla verifica di illogicità manifesta; in assenza di tale vizio la rivalutazione dei fatti non è consentita in sede di legittimità
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per comminare la sanzione di euro 3.000,00
Corte Cost. sent. n.186 del 13.6.2000 (richiamo giurisprudenziale)
Richiamata in relazione al principio che nulle circostanze particolari (mancanza di colpa) devono essere valutate prima di escludere la sanzione prevista per l'inammissibilità
Massime di principio
- Il delitto di cui all'art.450 cod. pen. è un reato di pericolo: non è necessario che si realizzi il naufragio, ma che la condotta abbia creato una concreta probabilità di evento disastroso valutata su elementi fattuali (condizioni meteo, rotta scelta, durata del rimorchio, idoneità dei mezzi, rottura dei cavi).
- La responsabilità può ricadere sul comandante dell'unità in avaria anche se un altro natante ha materialmente effettuato il rimorchio, quando le decisioni operative (rotta, modalità, accordi) sono state concordate e quando è stata omessa la comunicazione alle autorità competenti.
- La mancata notifica all'autorità portuale e l'assenza dell'autorizzazione prevista dal regolamento integrano profili di illecito amministrativo e possono concorrere a integrare la fattispecie penale di pericolo per la navigazione.
- La presenza di approdi più vicini e più sicuri rispetto alla scelta di proseguire verso un porto distante aggravano la valutazione del rischio e la colpevolezza della scelta operativa.
- In sede di Cassazione la rilevanza principale è la coerenza logico-giuridica della motivazione: le ricostruzioni alternative dei fatti che non dimostrano un vizio logico manifesto nella motivazione non sono idonee a far accogliere il ricorso.
- Prima di intraprendere o accettare un rimorchio in mare è necessario accertare l'idoneità tecnica e amministrativa delle unità, informare e ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità marittime; l'omissione espone a responsabilità penali e amministrative.
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