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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Normativa italiana091G0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce misure punitive e preventive contro il sequestro di persona a scopo di estorsione (sequestro dei beni, nullità di contratti/atti, omessa denuncia) e disciplina le speciali misure di protezione per collaboratori e testimoni di giustizia. Prevede procedura, durata, revoca, assistenza economica e reinserimento, con applicazione legata ai casi previsti dalla norma.

Misure contro il sequestro di persona e protezione dei collaboratori di giustizia

Misure contro il sequestro di persona e tutela dei collaboratori

Il provvedimento nasce per contrastare il sequestro di persona a scopo di estorsione e, parallelamente, per disciplinare un sistema organico di protezione per chi collabora con la giustizia. Le disposizioni riguardano sia profili repressivi e patrimoniali sia procedure e benefici connessi alla collaborazione.

Misure patrimoniali e divieti connessi al sequestro di persona

Quando si procede per sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero può chiedere e il giudice può disporre il sequestro dei beni della vittima, del coniuge e dei parenti e affini conviventi. Possono essere sequestrati anche beni di terzi quando vi sia fondato motivo di ritenere che possano servire, direttamente o indirettamente, a far ottenere agli autori del reato il prezzo del riscatto.

Il sequestro segue le regole del sequestro preventivo, dura al massimo un anno ed è rinnovabile prima della scadenza se persistono i presupposti. Deve comunque essere revocato quando cessa la permanenza del reato.

Il vincolo non limita, di regola, i poteri di amministrazione e gestione né i diritti di godimento sui beni; il giudice può però autorizzare atti di disposizione per esigenze familiari, professionali, economiche o imprenditoriali. Sono inoltre nulli i negozi giuridici posti in essere per far conseguire agli autori del sequestro il prezzo della liberazione della vittima.

Repressione di condotte di supporto al riscatto e nullità delle assicurazioni

È punita la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato e dalle ipotesi richiamate dalla norma, si adoperi comunque per far ottenere agli autori del sequestro il prezzo della liberazione della vittima. In tali casi si applicano le disposizioni dell’articolo 379 del codice penale. Non è punibile chi abbia agito in favore del prossimo congiunto.

Il decreto vieta inoltre la stipula, anche all’estero da parte di cittadini italiani, di assicurazioni che coprano il rischio, nel territorio dello Stato, del pagamento del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione: tali contratti sono nulli e la stipula è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Omessa denuncia e segnalazioni bancarie

Chiunque venga a conoscenza di atti o fatti relativi al sequestro, anche tentato, o di circostanze utili per la liberazione della vittima o per l’individuazione/cattura dei responsabili, e ometta o ritardi la denuncia all’autorità indicata dall’articolo 361 c.p., è punito con la reclusione fino a tre anni. È prevista l’esimente per chi abbia agito in favore del prossimo congiunto.

L’autorità giudiziaria deve comunicare al Governatore della Banca d’Italia le operazioni bancarie sospettate di aver agevolato riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), salvo ritardo per non pregiudicare le indagini; il Governatore riferisce le iniziative e i provvedimenti adottati.

Struttura delle speciali misure di protezione

Le speciali misure di protezione sono riservate a persone che collaborano o si trovano nelle condizioni previste dalla legge e sono finalizzate a garantirne l’incolumità, con eventuale assistenza. Presupposto essenziale è l’inadeguatezza delle misure ordinarie di tutela e la sussistenza di un grave e attuale pericolo.

La collaborazione o le dichiarazioni devono essere intrinsecamente attendibili e presentare carattere di novità, completezza o comunque notevole importanza per le indagini o il giudizio, in particolare nei procedimenti relativi a terrorismo, eversione o criminalità organizzata grave. Le misure possono estendersi anche a conviventi stabili e, in casi specifici, a persone esposte a pericolo per le relazioni intrattenute; il mero vincolo familiare, senza stabile coabitazione, non basta.

Commissione centrale e procedimento di applicazione

La definizione e l’applicazione delle misure spettano a una commissione centrale istituita presso il Ministero dell’interno, con composizione mista e regole di segretezza sugli atti. La proposta di ammissione proviene, di regola, dal procuratore della Repubblica competente; in particolari ipotesi intervengono la Direzione distrettuale antimafia, il Capo della polizia e, se necessario, il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali.

La proposta deve contenere tutti gli elementi utili a valutare gravità e attualità del pericolo e l’adeguatezza delle misure già adottate. La commissione può deliberare anche misure provvisorie in casi di particolare gravità e urgenza; tali misure cessano se entro 180 giorni non viene trasmessa la proposta e non interviene la decisione ordinaria.

Impegni del collaboratore e verbale illustrativo

Chi chiede la protezione deve fornire una completa attestazione sul proprio stato civile, familiare, patrimoniale e processuale, e designare un rappresentante generale o speciale. L’interessato sottoscrive poi gli impegni di osservare le prescrizioni di sicurezza, collaborare agli atti di indagine, adempiere agli obblighi assunti e non comunicare con persone dedite al crimine né con altri collaboratori, salvo autorizzazione.

Deve inoltre dichiarare dettagliatamente i beni posseduti o controllati e versare subito il denaro proveniente da attività illecite, che viene sequestrato. All’atto della sottoscrizione egli elegge domicilio presso la sede della commissione centrale.

Ai fini della protezione e di alcuni effetti processuali, entro 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare deve essere reso il “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, contenente tutte le notizie utili alla ricostruzione dei fatti, all’individuazione dei responsabili e al sequestro/confisca di beni. Il verbale è segreto fino a quando lo sono i relativi estratti ed è vietata la pubblicazione.

Contenuto delle misure e assistenza economica

Le misure di protezione possono comprendere tutela sul territorio, accorgimenti tecnici di sicurezza, trasferimenti in comuni diversi, interventi per il reinserimento sociale e, nei casi previsti, modalità speciali di custodia o di traduzione/ piantonamento. Quando si adotta uno speciale programma di protezione, esso può includere anche trasferimento in luoghi protetti, speciali modalità di documentazione delle comunicazioni, assistenza personale ed economica, cambio di generalità e misure straordinarie.

Le forme di assistenza economica comprendono sistemazione alloggiativa, spese di trasferimento, spese sanitarie non fronteggiabili con strutture pubbliche ordinarie, assistenza legale e assegno di mantenimento. L’assegno non può superare cinque volte l’assegno sociale ed è aggiornabile annualmente secondo l’indice ISTAT; eventuali integrazioni richiedono provvedimento motivato e circostanze particolari.

Tutela lavorativa, documenti di copertura e detenuti

Per il reinserimento sociale è garantita la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento, con modalità che assicurino riservatezza e anonimato. Sono previste misure analoghe per i minori.

La legge consente l’uso di documenti di copertura, e nei casi necessari anche la creazione di identità fiscali di copertura, pure societarie, con autorizzazioni del Servizio centrale di protezione e del Capo della polizia. Presso il Servizio centrale è tenuto un registro riservato delle autorizzazioni.

Per i soggetti detenuti o internati sono previste assegnazioni in istituti o sezioni idonee alla sicurezza e, durante la fase di raccolta delle dichiarazioni, specifici divieti di colloqui investigativi, corrispondenza e contatti con altri collaboratori, salvo autorizzazioni per esigenze di protezione o familiari. La violazione di tali prescrizioni rende inutilizzabili in dibattimento le dichiarazioni successive alla violazione.

Revoca, modifica e verifiche periodiche

Le misure di protezione sono sempre a termine e possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità e gravità del pericolo, all’idoneità delle misure e alla condotta dell’interessato. Costituiscono causa di revoca, tra l’altro, la violazione di specifici impegni, la commissione di delitti indicativi del ritorno nel circuito criminale, il rifiuto di opportunità lavorative o il rientro non autorizzato nei luoghi di origine.

La commissione deve indicare nel provvedimento un termine per la verifica, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi; se manca, il termine è di un anno. Le verifiche possono essere richieste anche dall’autorità proponente.

Benefici processuali e penitenziari collegati alla collaborazione

La disciplina prevede attenuanti speciali per chi, dissociatosi dagli altri concorrenti, offre un contributo di eccezionale rilevanza. In tale ambito sono regolati anche gli effetti sul giudizio di revisione delle sentenze, la restituzione nel termine per impugnare e l’aggravamento della pena per calunnia quando il falso sia commesso per ottenere benefici o protezioni.

Per i condannati per terrorismo, eversione o alcuni gravi delitti di criminalità organizzata, la liberazione condizionale, i permessi, i permessi premio e la detenzione domiciliare sono disposti su proposta o sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Servizio centrale di protezione e relazioni al Parlamento

Il Servizio centrale di protezione cura l’attuazione concreta dei programmi speciali e delle modalità esecutive, operando nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Ministro dell’interno riferisce semestralmente al Parlamento sulle misure speciali, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

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