Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per illecita detenzione ai fini di cessione di 558 compresse di Rivotril (clonazepam) riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 9/10/1990 n. 309. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata perizia tossicologica atta a dimostrare la natura stupefacente del materiale sequestrato (sosteneva che si dovesse accertare che si trattasse effettivamente di Rivotril/clonazepam); 2) errata applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, senza idonea motivazione sui presupposti per la recidiva; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena per non aver tenuto conto dei criteri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la scelta del giudizio abbreviato comporti accettazione degli accertamenti svolti e che, secondo consolidata giurisprudenza, il narcotest sia idoneo a stabilire la natura stupefacente della sostanza (la perizia chimica è necessaria solo per quantificare i principi attivi). Sul secondo motivo ha dichiarato l'eccezione inammissibile perché la questione sulla recidiva è sollevata per la prima volta in Cassazione (non era oggetto di gravame in appello). Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte territoriale ha irrogato una pena di misura media/prossima al minimo edittale, per la quale non è richiesta una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che disciplina le condotte rilevanti in materia di stupefacenti; applicata per la riqualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio. La Corte ha ritenuto che per la configurazione dell'art. 73 non sia sempre necessaria una perizia chimica se la natura della sostanza è dimostrata con altri mezzi (narcotest, atti e reperti).
Codice penale, art. 99
Rilevante in tema di recidiva. Il ricorso ha contestato l'applicazione della recidiva; la Corte ha invece escluso l'esame del motivo per inammissibilità, richiamando il principio che questioni non dedotte nei gradi precedenti non sono sindacabili in cassazione.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che la motivazione dettagliata sui criteri dell'art. 133 è richiesta quando la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media; non è invece necessaria se la pena è in misura media o vicina al minimo, come nel caso di specie.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato in relazione ai limiti della relazione di motivazione in cassazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei termini strettamente necessari, come previsto dall'art. 173 disp. att.
Massime di principio
- Optando per il giudizio abbreviato il imputato, di fatto, accetta gli esiti delle indagini istruttorie; quindi in sede di cassazione è più difficile contestare l'assenza di accertamenti (es. perizia) sulla natura della sostanza.
- Per stabilire la qualità della sostanza stupefacente può essere sufficiente il narcotest e la valutazione complessiva degli elementi di prova; la perizia tossicologica è invece necessaria quando è indispensabile quantificare principi attivi o stabilire l'indice di purezza.
- Questioni non sollevate nei gradi di merito (o non dedotte in appello) non sono normalmente esaminabili in cassazione: evitare di introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti decisivi come la recidiva.
- La Corte di merito non è vincolata a motivare analiticamente la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. quando la sanzione applicata è in misura media o prossima al minimo; invece una motivazione puntuale è richiesta se la pena è prossima al massimo o superiore alla media.
- Motivi generici e non specificati rispetto a punti critici della decisione rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati; in cassazione è necessario argomentare con nitore le doglianze e indicare gli specifici capi di decisione censurati.
- In caso di contestazione tecnica (natura della sostanza), è utile documentare già nei gradi precedenti eventuali carenze probatorie (richieste di perizia, contestazioni al narcotest) perché la mancata prospettazione in appello può determinare l'inammissibilità del motivo in Cassazione.
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