Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tremolada impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Milano del 20/09/2021 che lo aveva condannato per furto (artt. 110, 56, 624, 625 n.7 c.p.). Nell'atto d'appello aveva contestato puntualmente la decisione di primo grado, chiedendo l'applicazione della scriminante dello stato di necessità e della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., ovvero in subordine le attenuanti generiche in prevalenza e la riduzione della pena. Ha evidenziato la modesta entità del furto (merce di scarso valore), la situazione di indigenza e la mancanza di sussidi economici, e ha contestato che i precedenti penali costituiscano ostacolo automatico alla causa di non punibilità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: i motivi d'appello non erano genericamente formulati ma sufficientemente specifici, anche alla luce della semplicità del fatto. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 581 lett. c) c.p.p. esige l'indicazione delle ragioni di diritto e dei fatti a fondamento del petitum, ma il grado di dettaglio va modulato secondo la complessità della vicenda. Poiché la Corte d'appello era comunque entrata nel merito delle doglianze e le aveva rigettate per infondatezza (non per genericità), la dichiarazione di inammissibilità è stata annullata. La Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, lett. c) c.p.p.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum; il grado di specificità richiesto va modulato in relazione alla complessità della vicenda: per fatti semplici motivi sintetici possono essere sufficienti se la sostanza delle doglianze è individuata con precisione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e condizioni personali può essere invocata anche in presenza di condotte dovute a indigenza; tuttavia la sua applicabilità va valutata sul piano di merito e non determina automaticamente l'ammissibilità o il rigetto dell'appello. L'esistenza di precedenti non è necessariamente ostativa di principio ma rilevante in sede di merito.
La scriminante dello stato di necessità richiede attualità e inevitabilità del pericolo di danno grave alla persona; l'indigenza economica, da sola, non prova automaticamente lo stato di necessità se non dimostrata l'inevitabilità del pericolo.
artt. 110, 56, 624, 625 n.7 cod. pen.
artt. 110, 56, 624, 625 n.7 c.p.
Norme penali sostanziali che descrivono la fattispecie contestata (concorso di persone, furto aggravato). La sentenza di primo grado aveva condannato l'imputato ai sensi di tali disposizioni; la questione centrale in appello riguardava l'applicabilità di scriminanti o attenuanti e la corrispondente valutazione del disvalore e della pena.
Massime di principio
- La specificità dei motivi d'appello va valutata rispetto alla complessità dei fatti: per vicende semplici motivi sintetici che individuano chiaramente la sostanza delle doglianze possono essere sufficienti.
- Un appello è inammissibile quando si limita a riproporre argomentazioni già svolte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deve invece confutare le ragioni giustificative del primo giudice.
- La presenza di una motivazione della corte d'appello che entra nel merito delle doglianze indica che le stesse erano comprensibili e che la declaratoria di genericità può essere erronea; in tali casi la Cassazione può annullare il provvedimento di inammissibilità.
- Richieste come l'applicazione dello stato di necessità o dell'art. 131‑bis richiedono elementi fattuali concreti (es. indicate entità del danno, condizioni di indigence); l'esistenza di precedenti è un elemento da valutare in sede di merito ma non esclude automaticamente tali cause di non punibilità.
- Per l'impugnante è buona prassi indicare esplicitamente nel motivo d'appello le ragioni di diritto e i fatti che si intendono contestare e riferirsi direttamente alla motivazione del giudice di primo grado per mostrare il contrasto con le argomentazioni già svolte.
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