Cassazione Civile, Ordinanza n. 16283/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi dovuti dai dipendenti di un'impresa asseritamente appaltatrice, invocando la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. Il giudice di merito ha accolto l'opposizione, ritenendo che il rapporto tra le parti non fosse un appalto ma una vendita di cosa futura: erano emerse, tramite prova testimoniale, mere operazioni di acquisto di divani da catalogo, senza istruzioni del compratore sulla realizzazione del bene. L'ente previdenziale ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità della norma in presenza di una vendita di cosa futura e, in sostanza, per non avere ritenuto operante la responsabilità solidale del committente; richiama anche la giurisprudenza costituzionale sulla subfornitura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto operata dai giudici di merito come vendita di cosa futura e non come appalto, valorizzando che l'acquirente si limitava a scegliere beni da catalogo senza incidere sulla loro produzione. Da ciò ha tratto la conclusione che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, essendo eccezionale e riferita al solo schema tipico dell'appalto e al committente in senso tecnico, non è estensibile ad altri schemi contrattuali come la vendita di cosa futura. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese poiché le controparti erano intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
La responsabilità solidale per i trattamenti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore opera solo nello schema tipico dell'appalto e nei confronti del committente; trattandosi di responsabilità eccezionale per debiti altrui, non è estensibile a contratti diversi, come la vendita di cosa futura.
La fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il gravame sia prima facie infondato e l'attività risulti ininfluente sull'esito del procedimento, in ragione del principio di ragionevole durata del processo.
Richiamato nel quadro della distinzione tra vendita di cosa futura e appalto, per evidenziare che nella vendita possono rilevare le qualità specifiche promesse del bene, la cui mancanza giustifica la risoluzione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore ha natura eccezionale e non può essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
- Per distinguere appalto e vendita di cosa futura occorre verificare se prevalga l'obbligazione di fare o quella di dare, considerando sia la volontà delle parti sia l'assetto oggettivo del negozio.
- Se il compratore si limita a scegliere beni da catalogo senza impartire istruzioni sulla loro produzione, il rapporto tende a qualificarsi come vendita di cosa futura e non come appalto.
- Ai fini dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, non basta l'interesse del contraente al bene finale: è necessaria una vera ingerenza nella realizzazione del bene o un'esternalizzazione del processo produttivo tipica dell'appalto.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso non può trovare accoglimento.
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