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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03261/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un richiedente asilo ha impugnato davanti al Tribunale di Firenze il provvedimento che aveva respinto, tra l'altro, la domanda di protezione umanitaria. In cassazione ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione della normativa sulla protezione internazionale e umanitaria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omessa applicazione delle norme costituzionali e del testo unico immigrazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe svolto un adeguato esame della situazione del Paese di origine né una corretta valutazione comparativa tra la propria condizione in Italia e quella in caso di rimpatrio; (2) errore nel negare la protezione umanitaria e il divieto di espulsione, per mancata valutazione delle fonti informative sul contesto economico-sociale del Paese di provenienza e delle condizioni personali del richiedente, nonché per omessa indicazione di specifici fattori di rischio. Il Ministero intimato non ha svolto difese con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa della vulnerabilità del singolo, e il giudice di merito aveva correttamente escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità senza dover operare un esame astratto e generale del Paese di origine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur essendo il giudice tenuto a un'integrazione istruttoria nelle domande di asilo, il richiedente deve comunque allegare i fatti costitutivi del diritto; in mancanza di specifici fattori di rischio, la censura mirava solo a sollecitare una nuova valutazione del merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    norma processuale richiamata per l'impugnazione del decreto del tribunale in materia di protezione internazionale

  • artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 251/2007

    richiamati dal ricorrente a fondamento della censura sulla protezione umanitaria e sulla situazione di rischio nel Paese di origine

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di esame della situazione del Paese di origine

  • art. 10 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro costituzionale non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 19, comma 1.1, TUI

    richiamato dal ricorrente quale divieto di respingimento/espulsione in presenza di rischio di persecuzione o gravi rischi

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    la protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa e individualizzata della vulnerabilità, non un esame generico del Paese di origine

  • art. 19 TUI

    richiamato dal ricorrente come divieto di espulsione dello straniero esposto a persecuzione o gravi rischi

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che il Ministero non si era costituito con controricorso ma solo con atto di costituzione per l'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente la dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La protezione umanitaria presuppone una valutazione comparativa e individuale della vulnerabilità del richiedente, confrontando la sua vita privata e familiare in Italia con la situazione personale pregressa e con quella a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
  • Non è sufficiente denunciare in modo astratto le condizioni generali del Paese di origine: occorre allegare e dimostrare specifici elementi di vulnerabilità riferibili alla persona del richiedente.
  • Nel giudizio sulla protezione internazionale il giudice può e deve esercitare poteri istruttori officiosi, ma tale dovere non elimina l'onere del richiedente di indicare i fatti costitutivi della domanda e i concreti fattori di rischio.
  • Una censura che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del materiale di fatto senza indicare omissioni specifiche o fatti decisivi integra una doglianza inammissibile perché diretta a ottenere un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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