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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5946/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato per il reato di falsità nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 483 c.p., in relazione agli artt. 46 e 76 del d.P.R. 445/2000) per aver attestato falsamente, nella dichiarazione allegata all'istanza di concessione al pascolo di terreni demaniali, l'inesistenza nei suoi confronti delle cause ostative di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (in realtà era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e non riabilitato). Il fatto è stato commesso a Messina il 3 maggio 2016. Il ricorso in cassazione includeva tre motivi: (i) contestazione della rilevanza dell'art. 67 d.lgs. 159/2011 in assenza di uso imprenditoriale dei terreni e possibile lesione del diritto di difesa per mancata indicazione dell'attività imprenditoriale nel capo d'imputazione; (ii) censura sul diniego della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valutato solo l'abitualità della condotta senza valutare la gravità; (iii) vizio di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche, con lamentele su formule di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e, inoltre, ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione una questione di fatto inedita non sollevata in sede di appello (richiamando gli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.). Ha altresì rilevato che il richiamo all'art. 67 d.lgs. 159/2011 nel capo d'imputazione identifica la destinazione ad uso imprenditoriale prevista dalla norma (art. 67, comma 1, lett. b)). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica: la Corte territoriale ha motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità richiamando la spregiudicatezza del comportamento e l'assenza di giustificazioni, motivazione non illogica e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p.; perciò la censura è inammissibile. Sul terzo motivo la Corte ha qualificato come non consentito in Cassazione un vizio di motivazione del genere, osservando che il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento ritenuto decisivo (es. precedenti penali o assenza di elementi positivi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma punente la falsità ideologica in atto pubblico o dichiarazioni attestanti fatti falsi; applicata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzata per ottenere la concessione demaniale

  • d.P.R. 445/2000, artt. 46 e 76

    Regolamentano le dichiarazioni sostitutive e le sanzioni connesse; richiamati per qualificarne la rilevanza penale quando contengono attestazioni mendaci

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    art. 67, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma individua cause ostative legate all'appartenenza a misure di prevenzione e richiede che la destinazione d'uso dei beni demaniali (anche per attività imprenditoriale) sia considerata: il riferimento nel capo d'imputazione è stato ritenuto sufficiente a circoscrivere la contestazione anche alla destinazione ad uso imprenditoriale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte territoriale ha negato l'applicazione ritenendo la condotta non di tenuità, motivazione con cui la Cassazione non ha trovato contrasto manifestamente illogico

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa; la Corte ha ricordato che non sempre è necessaria l'analisi di tutti gli elementi indicati, bastando quelli ritenuti rilevanti

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita l'esame in Cassazione delle questioni nuove non previamente dedotte in grado di appello; la Corte ha escluso il sindacato su profili di fatto inediti

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Collegata alla limitazione del sindacato in Cassazione su questioni non trattate in sede di impugnazione precedente

Massime di principio

  • La dichiarazione sostitutiva allegata a istanze amministrative (es. concessioni demaniali) può integrare il reato di falsità se contiene attestazioni mendaci su cause ostative previste dalla normativa antimafia o altre norme rilevanti; va valutata la veridicità delle attestazioni anche rispetto alle misure di prevenzione.
  • In Cassazione non sono ammesse censure fondate su fatti o questioni non previamente dedotte o sviluppate in grado di appello: le questioni di fatto inedite vengono escluse dal sindacato per carenza di preliminare trattazione nelle fasi di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere negata quando la condotta evidenzia spregiudicatezza o mancanza di giustificazioni; il giudice può basare il diniego su uno o pochi elementi ritenuti decisivi, purché motivati.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sul richiamo a precedenti penali o sull'assenza di elementi positivi: la motivazione è regolare se mostra il criterio valutativo adottato, anche se si focalizza su un singolo elemento.
  • Chi impugna in Cassazione deve curare la congruenza delle censure con la motivazione della sentenza impugnata; motivazioni generiche o prive di confronto con la ratio decidendi sono suscettibili di inammissibilità.

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