Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zerillo impugna la sentenza che dichiarava l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168‑ter c.p.) ma applicava comunque le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo. Il ricorrente deduce che, in caso di estinzione per messa alla prova, l'applicazione di tali sanzioni amministrative è di competenza del Prefetto e non del giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la sospensione della patente e la confisca del veicolo, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento perché sia questi a valutare e adottare le eventuali sanzioni amministrative accessorie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la messa alla prova (che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale) dalle ipotesi in cui la legge attribuisce al giudice la competenza ad applicare specifiche sanzioni sostitutive previste dal codice della strada.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (comma 2 e 2‑sexies)

    Prevede le sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente, confisca del veicolo, ecc.) con le specifiche ipotesi e limiti; in particolare tali sanzioni seguono all'accertamento del reato salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto (lett. c).

  • art. 168‑ter Codice Penale

    Stabilisce che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, implicando però che l'applicazione di tali sanzioni segue le competenze previste dalla normativa speciale.

  • art. 224 Codice della Strada (comma terzo)

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad applicare alcune sanzioni amministrative accessorie (es. revoca/sospensione della patente e confisca del veicolo) salvo deroghe espressamente previste dalla legge che riconsegnino la competenza al giudice.

  • artt. 186 (comma nono‑bis) e 187 (comma ottavo‑bis) Codice della Strada

    Prevedono ipotesi particolari (sanzioni sostitutive come lavoro di pubblica utilità) in cui la legge attribuisce al giudice la competenza ad applicare determinate sanzioni amministrative accessorie, costituendo quindi una deroga all'esclusiva competenza del Prefetto.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art.168‑ter c.p.), le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada non debbono essere applicate dal giudice se la loro imposizione rientra nella competenza del Prefetto: in tal caso gli atti devono essere trasmessi al Prefetto.
  • Il Prefetto è titolare, in via ordinaria, dell'applicazione di sanzioni amministrative quali sospensione/revoca della patente e confisca del veicolo ex art.224 c.d.s.; il giudice può invece applicare tali sanzioni solo se la legge attribuisce espressamente tale competenza (es. misure sostitutive previste dagli artt.186 e 187 c.d.s.).
  • Quando si contesta l'applicazione di accessorie amministrative in sentenza di estinzione per messa alla prova, è efficace il rimedio dell'impugnazione per ottenere l'annullamento della parte relativa alle sanzioni e la trasmissione degli atti al Prefetto.
  • Verificare sempre se il veicolo appartenga a persona estranea al fatto (art.186 lett. c c.d.s.): in tal caso non opera la confisca.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe chiedere la declaratoria di incompetenza del giudice a irrogare sanzioni amministrative accessorie e la trasmissione degli atti al Prefetto, richiamando la giurisprudenza di legittimità che separa la messa alla prova dalle ipotesi di applicazione giudiziale di sanzioni sostitutive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.