Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per Cassazione deduce violazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione, poiché il G.I.P. ha disposto la revoca della patente senza alcuna motivazione. Si sostiene che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha eliminato l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 222 C.d.S., il giudice deve valutare caso per caso la possibilità di applicare la sospensione anziché la revoca, salvo che ricorrano le aggravanti (es. stato di ebbrezza o alterazione per stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania, ufficio del G.I.P., in diversa composizione fisica. Rimane intatto l'accordo di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) con la condanna e la sospensione condizionale della pena; la questione della sanzione amministrativa accessoria dovrà essere nuovamente motivata e decisa dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 222 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale del quarto periodo del comma 2 nella parte in cui impediva al giudice di scegliere la sospensione anziché la revoca per i reati di omicidio e lesioni stradali quando non sussistono le aggravanti. Pertanto non esiste più un automatismo della revoca salvo i casi aggravati (ebbrezza/uso di stupefacenti), e il giudice deve motivare la scelta della revoca.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Anche nel caso di patteggiamento il giudice deve valutare e motivare l'applicazione delle sanzioni accessorie, in conformità ai principi costituzionali e alla sentenza n. 88/2019.
Prevede il reato di omicidio stradale; la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la revoca automatica della patente solo se la condanna è aggravata dallo stato di ebbrezza o dall'alterazione dovuta a stupefacenti.
Lesioni personali stradali gravi o gravissime
Prevede le lesioni stradali gravi/gravissime; analogamente all'art. 589-bis, la revoca automatica è giustificata solo nelle ipotesi aggravate da ebbrezza o stupefacenti, mentre nelle altre ipotesi il giudice ha discrezionalità tra revoca e sospensione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019 (depositata 17 aprile 2019)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime di revoca automatica previsto dall'art. 222 C.d.S. per i reati di omicidio e lesioni stradali, nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le specifiche aggravanti; ha però confermato la legittimità della revoca automatica nelle ipotesi aggravate da ubriachezza o stupefacenti.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale la revoca della patente non è più automatica per tutti i reati stradali: il giudice deve valutare, e motivare, la scelta tra revoca e sospensione quando non risultano le aggravanti (ebbrezza o uso di stupefacenti).
- Anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) il giudice mantiene l'obbligo di valutare e motivare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; l'accordo sulla pena non rende automatica la revoca.
- Se il provvedimento che dispone la revoca non contiene motivazione specifica che giustifichi la scelta (es. per esigenze di tutela della sicurezza stradale, recidiva, pericolosità concreta), l'annullamento parziale con rinvio è probabile.
- Nei casi aggravati da stato di ebbrezza o alterazione da droghe la revoca può ancora essere disposta automaticamente, per cui è essenziale verificare la presenza o meno di tali aggravanti nel caso concreto.
- Nel contenzioso futuro, per difendersi efficacemente contro la revoca occorre documentare l'assenza di aggravanti e fornire elementi che rendano preferibile la sospensione (concrete esigenze lavorative, familiari, inserimento sociale, sospensione proporzionata alla gravità).
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