Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Perna ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo di anni 2, mesi 2 e giorni 15. Era stato condannato nel 2009 a 4 anni e aveva espiato la pena; successivamente, nel 2015, è stato condannato per altro reato commesso dopo la precedente detenzione. In sede di unificazione in continuazione il giudice penale ha determinato la pena complessiva dando prevalenza al reato del 2015; tuttavia l'esecuzione non ha riconosciuto la fungibilità della detenzione già scontata (art. 657, comma 4 c.p.p.), per cui l'istante ha finito per scontare materialmente un periodo superiore a quello risultante dal cumulo giuridico. Il ricorrente deduceva che la differenza costituisce detenzione ingiustamente patita alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 219/2008) e dei principi di indennizzo (art. 314 c.p.p.), oltre a riferimenti convenzionali (CEDU, PIDCP).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato, la riparazione per ingiusta detenzione è dovuta quando l'eccesso di detenzione derivi da un errore dell'autorità procedente o da un ordine di esecuzione illegittimo/sopravvenutamente illegittimo, non quando la diversa durata derivi dall'esercizio di un potere discrezionale in sede esecutiva (es. riconoscimento del vincolo di continuazione). Nel caso concreto la diversa entità della pena eseguita è stata spiegata con una valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione, non con una violazione di legge o un errore dell'autorità; dunque non sussisteva diritto alla riparazione. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (non maggiorata in favore del Ministero per la genericità della memoria difensiva dello Stato).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che il diritto all'indennizzo può estendersi anche a vicende esecutive successive alla condanna solo se l'eccesso deriva da un errore o illegittimità dell'autorità giudiziaria, non se deriva da mero esercizio discrezionale.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di computo della detenzione già espiata quando il secondo reato è commesso dopo la prima detenzione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale disposizione da parte del giudice dell'esecuzione è esercizio discrezionale che non legittima di per sé l'indennizzo.
art. 81 cod. pen.
Istituto della continuazione quoad poenam; la Corte afferma che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva riguarda la valutazione sul disegno criminoso e non costituisce, di per sé, errore impugnabile ai fini dell'indennizzo.
art. 13 Cost.
Riferimento ai limiti costituzionali della libertà personale e alla 'doppia riserva' (legge e giurisdizione). La Corte esclude che la situazione prospettata imponga una rilettura costituzionale tale da estendere l'indennizzo oltre i limiti già definiti dalla giurisprudenza.
Convenzioni internazionali (CEDU e PIDCP)
art. 5 par. 5 e art. 6 CEDU; art. 9 par. 5 e art. 14 PIDCP
Invocate dal ricorrente in tema di diritto a un'equa riparazione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla disciplina interna e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza riconoscere un diverso obbligo di indennizzo nella fattispecie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008
Riferimento dottrinario/giurisprudenziale richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'indennizzo anche per esecuzione; la Corte di Cassazione distingue i casi ammissibili indicati dalla Consulta (ilegittimità dell'ordine di esecuzione) dalle mere valutazioni discrezionali della giurisdizione esecutiva.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) può riguardare anche periodi sofferti in executivis, ma solo se l'eccesso di detenzione deriva da un errore o illegittimità dell'autorità procedente (ordine di esecuzione illegittimo o sopravvenuta illegittimità), non se deriva da normali valutazioni discrezionali del giudice dell'esecuzione.
- La ricostruzione discrezionale in sede esecutiva (es. riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. e applicazione dell'art. 657 c.p.p.) che porta a una diversa determinazione della pena non costituisce di per sé titolo di indennizzo.
- La detenzione 'sine titulo' rileva ai fini dell'indennizzo solo quando sia il prodotto di una violazione di legge o di un atto illegittimo dell'autorità; il comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto esclude l'indennizzo.
- Le questioni di compatibilità tra norme (es. presunta incompatibilità strutturale tra art. 81 c.p. e art. 657 c.p.p.) richiedono generalmente intervento di riforma legislativa o motivazioni giuridiche specifiche; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha delimitato strettamente i casi di indennizzabilità in esecuzione.
- In ipotesi pratiche simili, il percorso utile per ottenere riparazione è dimostrare l'esistenza di un provvedimento esecutivo illegittimo o un errore di diritto dell'autorità (omissione/errata applicazione di norme, mancata aggiornamento dell'ordine di esecuzione, estinzione della pena non rilevata), non limitarsi a contestare il risultato di una valutazione discrezionale.
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