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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. presentata da Bevilacqua per la custodia cautelare in carcere (4-7 novembre 2015) e gli arresti domiciliari (fino al 4 maggio 2016) in relazione a presunti reati di usura e estorsione nei confronti di Ciavarella Nazario. La Corte di appello aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza soprattutto in base al contenuto di conversazioni telefoniche autonome registrate dalla persona offesa, dalle quali emergerebbero richieste estorsive e minacce. Il ricorrente deduce che il rigetto si è fondato esclusivamente su intercettazioni/captazioni che, nel giudizio di cognizione (Tribunale del riesame), erano state dichiarate inutilizzabili ex artt. 266 e 271 c.p.p., per mancanza di preventiva autorizzazione all'uso di un apparato fornito dai Carabinieri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata perché la Corte d'appello aveva motivato il rigetto della domanda di riparazione basandosi esclusivamente su conversazioni la cui inutilizzabilità era stata accertata nel processo penale di cognizione, principio che estende i suoi effetti anche al giudizio di riparazione. La Cassazione ha richiamato la necessità che il giudice della riparazione accerti d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave e che non possa valorizzare prove dichiarate inutilizzabili in dibattimento. Conseguentemente, ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari e ha demandato a quella Corte la regolamentazione delle spese di lite inerenti il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la causa ostativa rappresentata dal fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla custodia cautelare; obbliga il giudice della riparazione ad accertare d'ufficio l'assenza di tale causa

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni e agli effetti dell'eventuale inutilizzabilità: le prove acquisite con violazione delle norme sulle intercettazioni possono essere dichiarate inutilizzabili e ciò preclude la loro valutazione anche nel giudizio di riparazione

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto alle modalità tecniche e alle autorizzazioni necessarie per le captazioni/registrazioni; la mancata osservanza delle prescrizioni rende inutilizzabili i relativi risultati

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; utilizzata per qualificare come colpa grave condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendano prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione non può utilizzare nel giudizio per ingiusta detenzione prove che, nel processo penale di cognizione, siano state dichiarate inutilizzabili: l'inutilizzabilità si estende e determina l'espunzione della prova anche nel giudizio di riparazione
  • Il diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è escluso solo se è accertato, anche d'ufficio dal giudice della riparazione, che l'imputato ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o per colpa grave; l'accertamento deve fondarsi su elementi di prova utilizzabili
  • Per valutare se sussiste dolo o colpa grave occorre esaminare la condotta complessiva dell'interessato, anche anteriormente e successivamente alla misura cautelare, e confrontarla con i parametri giurisprudenziali (condotte volte a creare allarme sociale o macroscopica negligenza prevedibile)
  • Se il rigetto della domanda di riparazione si fonda esclusivamente su prove illegittime o inutilizzabili, la decisione è viziata e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame
  • Il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori utilizzabili e motivare compiutamente il convincimento sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave; non è sufficiente la mera affermazione di indizi se questi derivano da materiale illegittimo

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