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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Iacopino impugnava la sentenza di primo grado per l'insufficiente liquidazione dei danni (liquidati in via equitativa in euro 5.000,00 mentre chiedeva euro 116.143,00). La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse, ritenendo che le pretese risarcitorie fossero state integralmente soddisfatte da una transazione extragiudiziale intervenuta anteriormente al giudizio di primo grado tra il difensore dello Iacopino e la compagnia assicurativa Unipolsai, e che lo Iacopino avesse rimesso la querela. Il ricorso per cassazione deduceva che le comunicazioni non avevano valenza transattiva, mancava un atto di rinuncia formale, e che fatti sopravvenuti (esclusione della corresponsabilità attribuita inizialmente) non erano stati oggetto dell'accordo, quindi sussisteva interesse ad impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando il giudizio alla Corte d'appello di Messina. Il motivo è che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato che la presunta transazione aveva riguardato il riconoscimento di una corresponsabilita del 70%, mentre il giudizio di primo grado aveva riconosciuto l'autonoma responsabilità dell'imputato; inoltre, secondo principio di legittimità richiamato, una transazione parziale intercorsa con il terzo garante non estingue automaticamente le pretese verso l'autore del reato per la parte di debito a lui esclusivamente imputabile e per le voci di danno non rientranti nella transazione. La Cassazione ha demandato alla Corte d'appello la valutazione di merito e la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma penale applicata al caso per il delitto di lesioni personali gravi cagionate da violazione delle norme sulla circolazione stradale; il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità penale di Lo Pane ai sensi di questa fattispecie.

  • art. 1304 cod. civ.

    Principio secondo cui gli effetti del contratto si producono solo tra le parti; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che una transazione che riguarda solo una parte del debito o solo il terzo garante non può estendersi automaticamente agli altri debitori (ad es. all'autore del reato).

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023 (Sammarini)

    Citata quale orientamento che conferma la limitazione degli effetti della transazione parziale e la non opponibilità automatica dell'accordo tra vittima e garante all'autore del danno.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016 (La Vela)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso principio della non estensione degli effetti della transazione parziale agli altri condebitori.

Massime di principio

  • Una transazione extragiudiziale stipulata tra la vittima e la compagnia assicurativa non estingue automaticamente la pretesa civile verso l'autore del reato se la transazione è parziale o riguarda solo la solidarietà con l'assicuratore.
  • Per rendere opponibile all'autore del danno una rinuncia o liberatoria occorre che l'accordo abbia ad oggetto l'intero debito o che vi sia una espressa adesione/rinuncia da parte dell'autore stesso; altrimenti l'accordo produce effetti solo tra le parti che hanno transatto.
  • La semplice corrispondenza dichiarativa tra vittima e assicurazione può non essere sufficiente a comprovare una transazione valida; è preferibile un atto formale di transazione o liberatoria che specifichi l'ambito delle voci di danno e la portata dell'estinzione.
  • La remissione della querela è rilevante ma non è automaticamente coincidente con l'estinzione della pretesa civile nei confronti di terzi non parte dell'accordo transattivo.
  • In caso di responsabilità solidale, una transazione che scioglie la solidarietà nei confronti dell'assicuratore incide solo sul soggetto che ha aderito all'accordo; gli altri coobbligati possono rimanere esposti per la quota a loro esclusivamente imputabile.
  • Se sopravvengono elementi fattuali o probatori (ad es. esclusione della corresponsabilità) successivi alla transazione, ciò può giustificare la prosecuzione o l'impugnazione del giudizio per ottenere una diversa composizione della responsabilità e della liquidazione dei danni.
  • In fase di impugnazione bisogna valutare attentamente l'interesse ad appellare quando esistono transazioni pregresse: l'interesse persiste se la transazione non copre integralmente la pretesa o non riguarda tutte le voci di danno.

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