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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20875/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla procedura concorsuale per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., di pagamenti complessivi pari a euro 119.883,85 eseguiti dalla società poi insolvente in favore di un imprenditore individuale, mediante assegni non trasferibili, nel periodo sospetto. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al destinatario dei pagamenti sulla base di presunzioni: notizie di stampa sulla grave crisi della cooperativa, proteste delle maestranze, rapporti economici tra imprese operanti nello stesso settore, richiesta di pagamento immediato con assegni e prossimità temporale rispetto alla dichiarazione di insolvenza. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse valorizzato indizi non gravi, precisi e concordanti, confondendo conoscenza e conoscibilità dello stato di insolvenza e costruendo un accertamento presuntivo svincolato dal caso concreto; con il secondo si lamentava l'omesso esame della prova testimoniale dedotta e la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse fatto ricorso alle presunzioni senza consentire una controprova e senza porre a base della decisione le prove offerte dalla parte convenuta/appellata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una critica alla ricostruzione di fatto operata dalla corte d'appello, e non in una reale denuncia di violazione dei canoni legali della prova presuntiva: la decisione impugnata aveva fondato il convincimento su indici ritenuti significativi e specifici, alcuni dei quali esterni al rapporto contrattuale (notizie di stampa e proteste) e altri interni (tempi e modalità dei pagamenti, rapporti abituali tra imprese dello stesso settore). Le doglianze si rivolgevano, in parte, a elementi non posti a base della ratio decidendi, e, in parte, miravano soltanto a una diversa valutazione del materiale fattuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le richieste istruttorie non erano state ritualmente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che, in ogni caso, non esiste una gerarchia tra prove che imponga di preferire la prova testimoniale alle presunzioni semplici; inoltre, la censura ex art. 115 c.p.c. non era configurata in modo corretto. La soccombenza ha comportato anche la condanna alle spese e l'applicazione delle ulteriori condanne pecuniarie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Per l'azione revocatoria fallimentare il presupposto soggettivo della scientia decoctionis del terzo può essere provato anche per presunzioni, secondo un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se motivato correttamente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti, o disposte d'ufficio fuori dai limiti, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili come metodo inferenziale per risalire da fatti noti a fatti ignoti.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione deve essere fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; la critica in cassazione richiede di spiegare in che modo il ragionamento del giudice violi tali paradigmi, non potendo ridursi a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 346 c.p.c.

    Le istanze e le prove non accolte o non riproposte tempestivamente in appello si intendono rinunciate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito della prova presuntiva o del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto principale o secondario decisivo, specificamente individuato, e non una mera risultanza istruttoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta accelerata consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di giudizio deciso in conformità alla proposta e di insistenza della parte soccombente, sono irrogabili una somma equitativa a favore della controparte e un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, come presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo può essere provata tramite presunzioni semplici, valorizzando sia indici esterni sia elementi interni al rapporto, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da motivazione logicamente coerente.
  • Il vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. non si configura quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura delle circostanze di fatto a quella compiuta dal giudice di merito; occorre indicare in modo puntuale come il percorso presuntivo abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di un effettivo uso di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi, non quando si contesti il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'omessa valutazione di una prova non equivale, di per sé, a omesso esame di un fatto decisivo: per denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario indicare uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato.
  • Non esiste una gerarchia legale tra mezzi di prova che imponga al giudice di preferire la prova testimoniale alle presunzioni semplici; il giudice può fondare la decisione sulle seconde e ritenere non necessaria l'ammissione delle prime.
  • La mancata riproposizione in appello delle prove non accolte può comportarne la rinuncia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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