Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto la liquidazione di una pensione di vecchiaia nella Gestione separata con decorrenza dal 1 maggio 2012. In precedenza aveva chiesto la retrodatazione della pensione al 1 gennaio 2007, invocando il computo di contributi versati in altre gestioni ai fini del diritto e della misura della prestazione, nonché il riconoscimento di un supplemento di pensione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su gravame dell’ente previdenziale, aveva dichiarato la decadenza dell’azione ritenendo che il termine dovesse decorrere dal riconoscimento parziale della prestazione e che la domanda giudiziale proposta nel 2015 fosse tardiva. Con il ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il dies a quo andasse individuato nella domanda amministrativa di ricostituzione presentata nel 2014, unica rilevante ai fini della decadenza, e che comunque il giudizio fosse tempestivo anche se calcolato dalla liquidazione provvisoria del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, nelle ipotesi di riliquidazione di prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte, l'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 fa decorrere la decadenza dal riconoscimento parziale della prestazione o del trattamento pensionistico, senza che rilevino i termini della precedente procedura amministrativa di domanda e ricorso, non necessari nella fattispecie di ricalcolo di una pensione già riconosciuta. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ult. comma; comma 6; riferimento al termine di tre anni e trecento giorni
nelle azioni aventi a oggetto la riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione; non si applica la disciplina legata alla domanda amministrativa e all'eventuale ricorso amministrativo, quando questi non siano necessari per il ricalcolo della pensione
art. 38, comma 2, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato quale intervento modificativo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo della domanda amministrativa per ottenere le prestazioni previdenziali
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
art. 24 Cost.
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di decadenza per azioni relative a prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte, il termine decorre dal momento del riconoscimento parziale della prestazione o del trattamento pensionistico, non già dalla precedente fase amministrativa eventualmente svolta dal beneficiario.
- Quando la controversia riguarda il ricalcolo o la riliquidazione di una pensione già riconosciuta, non opera la disciplina della decadenza pensata per la domanda di riconoscimento originario non seguita da ricorso amministrativo.
- Ai fini dell'individuazione del dies a quo della decadenza occorre avere riguardo alla fattispecie concreta disciplinata dalla norma, senza estendere per analogia termini previsti per ipotesi diverse e non sovrapponibili.
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