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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20305/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto a una professionista il diritto alla continuità di iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1° gennaio 2009, quindi prima del compimento del quarantesimo anno di età, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del Regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il ricorso era articolato in due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 e dell'art. 9 del Regolamento per le prestazioni assistenziali del 26 giugno 2015, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; (2) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione alla domanda di retrodatazione proposta il 27 maggio 2015, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però depositato nota congiunta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, poiché ha rilevato che, in pendenza del giudizio di legittimità, le parti avevano concluso un accordo transattivo che regolava convenzionalmente la controversia. In applicazione del principio secondo cui, in presenza di sopravvenuto accordo negoziale tra le parti, la Corte prende atto che la controversia non necessita più di una decisione sui ricorsi, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012

    Richiamato come parametro normativo asseritamente violato dal ricorrente nel primo motivo, in tema di continuità di iscrizione alla Cassa forense.

  • art. 9 del Regolamento per le prestazioni assistenziali del 26 giugno 2015

    Richiamato come norma applicata dalla sentenza impugnata per riconoscere gli effetti della continuità di iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicato quale vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che la sopravvenuta definizione transattiva integri una carenza di interesse ad agire; la Corte osserva che le parti mantengono interesse a una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 382, 383 e 384 c.p.c.

    Richiamati per affermare che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel giudizio di legittimità non si incasella nelle ordinarie tipologie di decisione previste da tali norme.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Esclusa l'applicabilità, perché disciplina l'ipotesi di causa impeditiva della prosecuzione del processo già esistente prima della sentenza impugnata, non una sopravvenienza successiva in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Esclusa l'applicabilità, poiché presuppone la cassazione con decisione sul ricorso; qui, invece, l'accordo transattivo rende superfluo lo scrutinio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ritenuto non applicabile perché il procedimento non si è concluso con rigetto o inammissibilità, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo negoziale che regola integralmente la controversia e sostituisce l'assetto derivante dalla sentenza impugnata, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere sopravvenuta in cassazione non integra una tipica pronuncia di cassazione, ma un accertamento dell'ormai venuta meno efficacia della sentenza impugnata per effetto dell'accordo tra le parti.
  • In presenza di concorde richiesta delle parti, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere per accordo transattivo, e non con rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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