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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20311/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro deducendo di avere prestato attività dal 14 agosto 2006 al 21 luglio 2009 con orari molto estesi, anche oltre il tempo parziale formalmente pattuito, svolgendo servizio dialisi, trasporto dei pazienti e anche servizio funebre, con reperibilità periodica, ferie ridotte, retribuzione inferiore ai minimi contrattuali e mancato pagamento di ferie e permessi non goduti, indennità di reperibilità e TFR. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando la società al pagamento di una somma per differenze retributive e accessori, e rigettando la riconvenzionale della società. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto sei motivi, tutti imperniati su asserite violazioni di legge e vizi motivazionali: 1) contestazione della prova del lavoro straordinario e delle indennità di irreperibilità; 2) dedotta erronea valorizzazione di testimonianze in contrasto con altre deposizioni e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2727 c.c.; 3) lamentata motivazione apparente della sentenza d'appello; 4) contestazione del mancato rilievo probatorio attribuito a buste paga, registri presenza e assegno per il TFR; 5) censura sulla reiezione della domanda riconvenzionale risarcitoria della società, collegata a presunti comportamenti del lavoratore (trascuratezza, aggressione ad altro dipendente, attività per impresa terza); 6) dedotto omesso esame di fatti relativi a periodi di sospensione dal lavoro, malattia e permessi, oltre a profili di violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 324 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in quanto diretti sostanzialmente a rivalutare il merito e l'apprezzamento delle prove, oppure perché non confrontati con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme sui punti di fatto rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito favorevole al lavoratore. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La ratio della decisione è che le doglianze si risolvevano in contestazioni del giudizio di fatto e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, mentre le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non erano formulate nei rigorosi limiti ammissibili in cassazione; inoltre il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e comunque introduceva questioni nuove o estranee al paradigma del vizio dedotto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice di merito; la violazione dell'art. 115 è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a prove un valore diverso da quello legale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore di prova legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2727 c.c.

    Non può dirsi violato se la sentenza non ha fatto ricorso, neppure implicitamente, a un ragionamento presuntivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente non sussiste quando la sentenza consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche mediante rinvio e integrazione della motivazione del primo giudice.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma il vizio non è ravvisabile se la motivazione, pur sintetica, è comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Non consente di trasformare in sede di legittimità una censura di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente richiede un effettivo deficit motivazionale, non un semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti consentiti dalla norma, e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c., comma 4

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex n. 5 è precluso per i punti di fatto decisi in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo nel corpo della censura finale, ma la Corte osserva che si tratta di profilo estraneo al motivo dedotto e comunque non idoneo a superare i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia non era coerente con il reale contenuto della sentenza d'appello, che aveva invece esaminato il motivo e integrato la motivazione del primo giudice.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato solo in via finale dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare un autonomo vizio scrutinabile nel modo prospettato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi rigorosi: quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove liberamente apprezzabili.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste soltanto se la sentenza è priva di un reale percorso argomentativo; non ricorre quando la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere la ratio decidendi e anche di integrare il rinvio alla decisione di primo grado.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove o per rimettere in discussione l'accertamento del fatto; inoltre, in presenza di doppia conforme, è precluso sui punti di fatto decisi in modo coincidente nei due gradi di merito.
  • La prova documentale, anche quando sia sottoscritta dal lavoratore, non necessariamente ha valore confessorio quanto alla mancata prestazione di lavoro straordinario, se il suo contenuto riguarda solo la percezione della retribuzione o l'indicazione dell'orario e non esclude in modo legale la prova testimoniale del maggiore impiego lavorativo.
  • La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da condotta del lavoratore richiede allegazione e prova specifica del danno-conseguenza; non basta la mera allegazione dell'illecito o della violazione di obblighi contrattuali o di fedeltà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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