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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20308/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere intrattenuto con il de cuius un rapporto di lavoro domestico come badante convivente a tempo pieno; in primo e secondo grado i giudici di merito hanno però ritenuto che il rapporto fosse in realtà riconducibile a una convivenza more uxorio, idonea a escludere la subordinazione e quindi la configurabilità di un rapporto oneroso di lavoro. La Corte d'appello, pur correggendo sul piano processuale il primo giudice quanto alla legittimazione passiva di alcuni eredi, ha confermato il rigetto della domanda nel merito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e sostenendo che il rapporto sarebbe stato regolare sin dall'origine, con assunzione formale, dichiarazioni INPS e versamento dei contributi, essendo venuta meno solo la corresponsione della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale senza individuare con precisione le norme asseritamente violate né confrontare il loro contenuto precettivo con la sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la censura, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la censura era comunque preclusa per doppia conforme, poiché il merito era stato deciso in modo sostanzialmente coincidente nei due gradi quanto alla natura non lavorativa del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per la parte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo per cassazione deve essere specifico; non è consentito cumulare in modo indistinto violazione di legge e vizio motivazionale, né chiedere una rivalutazione del fatto sotto la veste del vizio di diritto

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    in presenza di doppia conforme il vizio di cui al n. 5 è precluso per l'accertamento di fatto confermato nei due gradi di merito

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come possibile parametro della subordinazione, ma la censura non ne denunciava correttamente la violazione rispetto ai principi applicabili

  • art. 2240 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la qualificazione del rapporto, ma senza adeguata specificazione delle norme violate

  • art. 380 bis c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta determina l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater; comma 1 bis

    è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di legge è necessario indicare specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che se ne discosta; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. quando non siano chiaramente separati i profili di diritto da quelli di fatto o di motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto.
  • Nel rapporto di lavoro domestico convivente, la configurabilità di un contratto oneroso va esclusa solo se sia dimostrata una vera comunanza di vita e di interessi, tale da integrare una famiglia di fatto e da escludere il vincolo di onerosità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione conforme a quella di primo grado sul medesimo accertamento di fatto, salvo che il ricorrente deduca radicale diversità delle ragioni decisorie.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recessoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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