Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia per 90 posti nell’area B, posizione economica B2, profilo di tecnico infermiere professionale. La candidata risultata vincitrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto all’assunzione con decorrenza 15 settembre 2007, nonché l’attribuzione della posizione economica e previdenziale e il pagamento delle spettanze retributive. Il Ministero ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 95, l. n. 311/2004, 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 1256 c.c., sostenendo che il factum principis e il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie già svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avevano impedito la costituzione del rapporto con i vincitori dei concorsi banditi dal Ministero, rapporto che poteva essere instaurato solo dall’amministrazione cessionaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., assumendo che, a fronte dell’oggettiva impossibilità dell’assunzione, non poteva essere disposta la costituzione del rapporto, ma semmai un risarcimento del danno, comunque escluso per l’assenza di colpa dell’amministrazione. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’effetto preclusivo all’assunzione discendesse direttamente dall’art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, che aveva già disposto il trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale e la sola cessione dei rapporti di lavoro già in essere, senza consentire nuove assunzioni da parte del Ministero. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della candidata. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la controvertibilità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta qualificazione della controversia e la denunciata violazione di legge in tema di pubblico impiego privatizzato.
art. 1, comma 95, l. n. 311/2004
Indicato come norma che aveva disposto il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego fino al 31 dicembre 2007.
art. 2, comma 283, l. n. 244/2007
Considerato norma decisiva: ha disposto con efficacia immediata il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, trasferendo solo i rapporti di lavoro in essere e impedendo nuove assunzioni da parte del Ministero.
Richiamato nel primo motivo come riferimento all’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione di assunzione.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la condanna alla costituzione del rapporto e per sostenere l’assenza di responsabilità dell’amministrazione.
Richiamato nel secondo motivo per negare la possibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica mediante costituzione del rapporto di lavoro.
art. 97 Cost.
Usato dalla Corte come parametro per affermare il potere-dovere dell’amministrazione di bloccare assunzioni non più coerenti con il nuovo assetto organizzativo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all’assunzione non è assoluto, ma resta subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell’assetto organizzativo e funzionale che aveva giustificato il bando.
- Quando uno ius superveniens modifica l’assetto organizzativo dell’amministrazione e rende non più attuale il fabbisogno di personale, l’amministrazione ha il potere-dovere di non procedere alle assunzioni incompatibili con la nuova disciplina.
- Se una legge di riforma trasferisce funzioni e prevede il passaggio dei soli rapporti di lavoro già in essere, essa preclude nuove assunzioni da parte dell’amministrazione originaria, anche se il precedente blocco delle assunzioni sia cessato.
- In presenza di un impedimento normativo oggettivo e sopravvenuto alla costituzione del rapporto, non può essere ordinata la costituzione del rapporto di lavoro con il vincitore del concorso bandito dall’amministrazione che non è più legittimata ad assumere.
- L’atto attuativo successivo della riforma non è decisivo se la preclusione all’assunzione deriva già dalla disposizione legislativa primaria che ha modificato l’assetto delle competenze.
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