Cassazione Civile, Ordinanza n. 19187/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione promossa da una debitrice esecutata, che agiva anche quale garante di una società mutuataria e terza datrice di ipoteca, contro la banca procedente in forza di un contratto di mutuo fondiario del 2006. L'opponente sosteneva la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi e moratori, deducendo, da un lato, che i tassi convenzionali erano stati determinati sulla base di Euribor illecitamente manipolati da istituti bancari europei e, dall'altro, che gli interessi pattuiti erano usurari perché superiori ai tassi soglia. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo, per il primo profilo, non rilevabile d'ufficio la nullità perché la decisione della Commissione europea invocata non era stata prodotta né era stato allegato in modo specifico il coinvolgimento della banca nella manipolazione dei tassi; per il secondo profilo, aveva ritenuto comunque che i tassi applicati fossero inferiori alle soglie applicabili. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione di norme costituzionali, codicistiche e UE per avere la Corte d'appello negato che la decisione della Commissione europea fosse fonte del diritto e per averle attribuito onere di allegazione e prova; omessa rilevazione officiosa della nullità parziale per violazione antitrust e errata distribuzione dell'onere della prova; nullità/motivazione apparente sulla usurarietà degli interessi; violazione delle norme processuali e costituzionali per la mancata adesione alle conclusioni della CTU in punto quantum del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la decisione della Commissione europea, quando adottata nell'esercizio di poteri antitrust e indirizzata a specifici destinatari, ha natura di atto individuale e non di fonte normativa; pertanto, non opera su di essa il principio iura novit curia e la parte che la invoca deve allegarne e provarne esistenza e contenuto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che il rilievo officioso di nullità negoziali in appello o in cassazione presuppone che i fatti costitutivi risultino già documentati agli atti, mentre la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di elementi idonei a fondare la nullità prospettata. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo: la motivazione della sentenza di merito superava il minimo costituzionale e la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e della CTU, attività riservata al giudice di merito. Anche il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché la Corte d'appello aveva spiegato in modo sufficiente che, esclusa l'usurarietà dei tassi, il conteggio del credito operato dalla banca nel pignoramento non presentava profili di illegittimità tali da imporne il ricalcolo. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 288, quarto comma, TFUE
La decisione della Commissione europea, quando adottata nell'esercizio dei poteri antitrust, è un atto obbligatorio e, se indirizzata a destinatari determinati, ha portata individuale; in tale caso non è fonte normativa generale.
La regola iura novit curia non si applica alla decisione amministrativa-individuale della Commissione europea invocata in giudizio come fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione.
La parte che fonda la propria pretesa o difesa su una decisione della Commissione europea deve allegarne e provarne l'esistenza e il contenuto.
Il potere di rilevazione officiosa della nullità opera solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già dagli atti.
È richiamato quale parametro della dedotta nullità della clausola sugli interessi per violazione di norme imperative e antitrust.
È richiamato per sostenere la nullità della clausola di determinazione degli interessi per asserita illiceità o indeterminatezza dell'oggetto.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e sull'onere di allegazione/prova dei fatti costitutivi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente, poiché consente di seguire l'iter logico del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione e il giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale della motivazione.
art. 117 Cost.
Richiamato dalle censure insieme alla disciplina europea e convenzionale, senza che ne sia stata ravvisata violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato per contestare la decisione sul tema dell'usura e della prova, ma la doglianza è stata respinta.
art. 23 Cost.
Invocato nel contesto della censura sull'usurarietà dei tassi e sulla conformità della pretesa creditoria.
artt. 101-106 TFUE
Richiamati come norme antitrust a fondamento della prospettata nullità della clausola per manipolazione dei tassi Euribor.
art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
Richiamato quale norma interna sulla tutela della concorrenza a sostegno della dedotta nullità per violazione antitrust.
art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamato in relazione alla verifica dell'usurarietà dei tassi e dei tassi soglia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria delle parti.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente tra le norme sul giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 8 CEDU
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'usura e sulla tutela dei diritti convenzionali, senza esito favorevole.
art. 18 CEDU
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'usura e sulla tutela dei diritti convenzionali, senza esito favorevole.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure.
art. 53 EEA
Richiamato nel motivo sull'usurarietà e sulla disciplina di matrice europea, senza autonoma decisività nel giudizio.
Massime di principio
- Una decisione della Commissione europea adottata in materia antitrust, quando ha destinatari determinati ed effetti individuali, non è una fonte normativa generale: chi la invoca in giudizio deve allegarne e provarne esistenza e contenuto, non potendo pretendere la sua applicazione ex officio come se fosse una norma di diritto.
- Il rilievo officioso della nullità negoziale in appello o in cassazione è possibile solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già dagli atti di causa; il giudice non può colmare carenze istruttorie della parte oltre i termini e le preclusioni del giudizio di cognizione.
- Le censure di legittimità che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti, la lettura della consulenza tecnica o la valutazione delle prove non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova ponderazione del merito.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca il minimo costituzionale; non bastano una motivazione ritenuta insufficiente o la mera dissociazione dalla valutazione del giudice di merito.
- In tema di usura bancaria, la verifica della soglia va compiuta secondo i criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; se il tasso applicato risulta inferiore alla soglia, la doglianza di usurarietà è infondata e non impone il ricalcolo del credito.
- Una volta esclusa l'illegittimità degli interessi pattuiti, la quantificazione del credito effettuata dal creditore nell'atto esecutivo non può essere contestata solo in via derivata, in mancanza di specifici ulteriori profili di illegittimità.
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