Cassazione Penale, Sentenza n. 9189/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.) sostenendo: 1) mancata individuazione e dimostrazione della condotta partecipativa a carico del ricorrente e del relativo elemento soggettivo (art. 110 c.p.), con addebito fondato sulla sola carica ricoperta e non su atti materiali o consapevolezza; 2) errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. con ricorso a mere presunzioni; 3) insufficiente motivazione, anche in relazione alla presunta disparità di trattamento rispetto a Mauro Picco la cui posizione era stata archiviata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla disparità di trattamento ma condivisibile il vizio motivazionale e probatorio rilevato nel primo motivo. Ha rilevato che le sentenze di merito non hanno chiarito in modo convincente le modalita del coinvolgimento di Bartolomeo Picco né provato la sua conoscenza della distrazione dei fondi vincolati. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio volto ad approfondire il ruolo e l'elemento soggettivo dell'imputato.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen. (malversazione ai danni dello Stato)
Il reato è quello contestato per la distrazione di finanziamenti vincolati; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che non siano stati adeguatamente dimostrati gli elementi di partecipazione e di consapevolezza richiesti per la responsabilita penale dell'imputato
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte richiede che la partecipazione sia spiegata con riferimento a condotte concrete, nesso causale e elemento soggettivo; non e sufficiente l'attribuzione di responsabilita sulla base della sola qualifica societaria
La Cassazione censura l'uso di mere congetture e presunzioni nei criteri di valutazione della prova, richiedendo motivazione adeguata per inferire consapevolezza o partecipazione
artt. 2381 (commi 5 e 6) e 2392 cod. civ. (disciplina responsabilita degli amministratori)
I giudici di merito dovevano considerare la disciplina civilistica sul riparto di competenze e responsabilita societarie prima di imputare responsabilita penale basata sulla carica; la mancata valutazione e stata richiamata dalla Cassazione
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e art. 16 comma 1 d.l. 228/2021 (trattazione cartolare)
Il procedimento in Cassazione e stato trattato in forma cartolare ai sensi delle disposizioni indicate
Giurisprudenza di legittimita (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015)
Principio richiamato: la differente sorte processuale di altro imputato non costituisce di per se vizio di motivazione, salvo che le argomentazioni sul diverso trattamento siano irragionevoli; applicazione che la Cassazione ha ritenuto corretta nel caso concreto
Massime di principio
- La sola qualifica societaria (es. presidente o amministratore) non basta a fondare la responsabilita penale: e necessaria prova di condotte concrete, nesso causale e dell'elemento soggettivo (conoscenza e volontarieta).
- Le presunzioni e le semplici congetture non possono sostituire la prova positiva della partecipazione al reato; l'art. 192 c.p.p. impone motivazione che colleghi le risultanze probatorie alle conclusioni.
- Nel valutare responsabilita in contesti societari vanno considerate le norme del codice civile che ripartiscono competenze e responsabilita fra organi sociali; l'assenza di tale analisi puo portare all'annullamento per vizio di motivazione.
- La diversa sorte processuale di un altro soggetto (es. archiviazione) non e automaticamente indice di ingiustizia nei confronti dell'imputato condannato, salvo che il diverso trattamento non sia ingiustificato o basato su presupposti irragionevoli.
- Se la motivazione di merito e carente circa l'elemento soggettivo o le modalita di partecipazione, la Cassazione puo annullare e rinviare per un nuovo esame, affinche i giudici di merito approfondiscano gli aspetti fattuali e probatori mancanti.
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