Cassazione Penale, Sentenza n. 9087/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella ricostruzione dell'attribuibilità dello stupefacente, essendo l'imputato ospite occasionale e presenti altre persone nell'appartamento; 2) carenza di motivazione sulla destinazione a terzi (uso non personale) e inversione dell'onere della prova, sostenendo che l'accusa doveva dimostrare la finalità di spaccio; 3) illegittima applicazione della nozione di "detenzione" che, secondo il ricorrente, richiederebbe contatto fisico; 4) erronea applicazione dell'aumento per continuazione tra sostanze di diversa tipologia (cocaina e marijuana) contestate con riferimento al medesimo fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i motivi relativi alla responsabilità (travisamento della prova, attribuibilità dello stupefacente, prova della destinazione a terzi e inversione dell'onere probatorio), ritenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua: lo stupefacente era stato rinvenuto nel mobiletto accanto al letto dove dormiva l'imputato insieme a 1.050 euro e ai suoi documenti, la cocaina era confezionata in quattro involucri e mancava allegazione di uso personale. Ha inoltre affermato che la detenzione non richiede necessariamente un contatto fisico immediato ma la disponibilità di fatto. Tuttavia la Cassazione ha accolto il quarto motivo relativo all'aumento per continuazione: alla luce della riforma (legge 14/5/2014, n.79) e della giurisprudenza della S.U. (Murolo), la detenzione contestuale di sostanze tabellarmente eterogenee integra un unico reato e non più una pluralità sanzionabile con aumento per continuazione. Perciò la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per continuazione; la Corte ha rideterminato in proprio il trattamento sanzionatorio eliminando l'aumento (riducendo la pena da 8 a 6 mesi e la multa da €1.200 a €1.000). Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; interpretata in combinato disposto con la riforma del 2014 come figura unica di reato la cui punibilità non varia in base alla diversa classificazione tabellare delle sostanze sequestrate nel medesimo contesto.
Legge 14 maggio 2014, n. 79 (riforma art. 73)
Ha riformulato l'art. 73 prevedendo un'unica figura di reato per la detenzione a fini di spaccio, con conseguente principio per cui la presenza contemporanea di sostanze di diversa tipologia nello stesso contesto, se valutata come fatto di lieve entità, non determina pluralità di reati ma un unico reato.
Ordinanza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui la detenzione contestuale in un unico contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un unico reato e non più più reati in concorso; conseguente esclusione dell'aumento per continuazione in tali ipotesi.
Giurisprudenza di legittimità su "detenzione" e travisamento della prova (segnalate dal testo: varie sentenze di Sez. 1/3/4/5/6)
La nozione di "detenzione" è intesa come disponibilità di fatto della sostanza, non richiedendo necessariamente un contatto fisico immediato; inoltre il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è limitato: la Corte di cassazione non può semplicemente rivedere la valutazione delle risultanze probatorie, salvo che vi sia palese difformità tra i risultati oggettivi della prova e le conclusioni del giudice di merito.
Massime di principio
- La detenzione ai fini di spaccio può essere accertata anche senza contatto fisico immediato se sussiste la disponibilità di fatto (es. sostanza occultata in prossimità del luogo in cui l'imputato dormiva).
- La co‑presenza di droga, ingenti somme di denaro e documenti personali nello stesso luogo è un forte elemento indiziario di attribuibilità e di destinazione alla cessione piuttosto che all'uso personale.
- La distinzione tra uso personale e finalità di spaccio resta a carico dell'accusa, ma il giudice di merito può ritenere provata la finalità di cessione sulla base del complesso indiziario (confezionamento in dosi, somma di denaro non giustificata, assenza di elementi a favore dell'uso personale).
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni probatorie del merito è limitato: è ammissibile solo il controllo di eventuale travisamento della prova quando vi sia palese difformità tra la prova assunta e le conclusioni tratte.
- In presenza di contestuale detenzione di sostanze diverse nello stesso contesto, va applicato il principio delle Sezioni Unite (Murolo): si configura un unico reato ai sensi dell'art. 73 comma 5 riformulato e non è corretta l'applicazione dell'aumento per continuazione.
- Quando si ottiene l'annullamento parziale per vizio di diritto sul trattamento sanzionatorio (es. esclusione della continuazione), la Cassazione può rideterminare la pena senza rinvio qualora sia possibile farlo in modo compiuto.
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