Cassazione Penale, Sentenza n. 9084/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per aver ammesso l'imputato all'oblazione speciale ex art. 162-bis cod. pen. nonostante, secondo il Procuratore generale, persistessero conseguenze dannose e pericolose del reato (supporti in acciaio inox ancorati alla scogliera, spianate in cemento, ombrelloni e lettini) eliminabili dal contravventore, elemento ostativo all'accoglimento della domanda di oblazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale non aveva effettuato l'accertamento, anche d'ufficio, sulla persistenza o meno delle conseguenze dannose o pericolose eliminabili (obbligo previsto dall'art. 162-bis cod. pen.) e quindi la motivazione era carente. Tuttavia, essendo nel frattempo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (termine quinquennale maturato il 7/8/2022 rispetto alla data di consumazione del reato 7/8/2017), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma sull'oblazione speciale richiede, tra i presupposti per l'ammissione, l'assenza della persistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore; il giudice deve accertare tale assenza anche d'ufficio e motivare, anche sinteticamente, il proprio convincimento.
Indicano il reato contestato (occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo mediante installazioni e opere sulla scogliera); contestano l'illecito materiale oggetto dell'oblazione.
artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen.
Norme sul decorso e computo della prescrizione: con riferimento alla data di consumazione (7/8/2017) si è ritenuto decorso il termine prescrizionale quinquennale alla data del 7/8/2022, determinando l'estinzione del reato.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Prevede la possibilità di decidere in camera di consiglio senza l'intervento delle parti nelle specifiche condizioni normative richiamate; richiamata per giustificare il procedimento in camera di consiglio nella presente fattispecie.
Massime di principio
- Per ammettere all'oblazione speciale ex art. 162-bis cod. pen. il giudice deve accertare anche d'ufficio che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dall'imputato; se persistono tali conseguenze l'oblazione è ostativa.
- La motivazione che attesta l'assenza di tali conseguenze può essere anche sintetica, ma non può essere del tutto omessa: l'insufficienza motivazionale è vizio rilevabile in Cassazione.
- Se, tuttavia, nel frattempo è intervenuta una causa di estinzione (es. prescrizione) che non richiede specifici accertamenti di merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per effetto dell'estinzione del reato.
- In ipotesi di occupazione di demanio o opere sulla scogliera, per rendere praticabile l'oblazione conviene documentare l'avvenuta eliminazione delle opere o delle conseguenze dannose (ad es. ripristino dello stato dei luoghi) mediante prove fotografiche, perizie o verbali di ripristino.
- Il pubblico ministero può tempestivamente impugnare l'ammissione all'oblazione quando sussistano elementi che dimostrino la persistenza di condizioni pericolose o dannose eliminabili dal contravventore.
- Dal punto di vista procedurale, è opportuno valutare il decorso dei termini di prescrizione prima di disporre nuovi accertamenti per evitare inutili rinvii quando la causa estintiva sia già maturata.
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