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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9081/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per abuso edilizio (artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c) e 95 in relazione all'art. 93 DPR n. 380/2001). Primo motivo: violazione degli artt. 192 c.p.p. e 44 DPR 380/2001 e illogicità della motivazione, sostenendo che la sola qualità di proprietaria non può fondare la responsabilità penale e che mancava un quid pluris a dimostrare la sua partecipazione; rilevava altresì che i lavori concreti erano stati eseguiti dal coniuge senza autorizzazione. Secondo motivo: violazione dell'art. 44 DPR 380/2001 e omessa motivazione, deducendo che le opere erano di modesta manutenzione e non richiedevano permesso di costruire né interventi che incidevano sul vincolo, quindi non costituivano reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sola qualità di proprietario non è sufficiente ma può concorrere con altri indizi per ritenere la compartecipazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato plurimi elementi (presentazione della CILA dalla ricorrente, nomina di un tecnico di fiducia, gestione della pratica anche dopo l'accertamento) che costituiscono indici di compartecipazione morale ai lavori. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché i giudici di merito hanno accertato, con adeguata motivazione e valutazione di fatto insindacabile in Cassazione, che le opere eccedevano quanto dichiarato nella CILA e incid evano sulla struttura (demolizione e ricostruzione di gradinata, modifiche di quote, sostituzione del solaio e nuova copertura con pannelli sandwich) richiedendo permesso di costruire, parere della Soprintendenza (per vincolo archeologico) e deposito al Genio Civile ai sensi della legge 64/1974. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili (nella misura indicata in dispositivo). La condanna penale di merito (un mese di arresto e 10.500 euro di ammenda) è stata quindi sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 110

    Usato per affermare la compartecipazione al reato: la Corte ha ritenuto che, oltre alla materiale esecuzione dei lavori da parte del coniuge, vi fosse una compartecipazione morale della ricorrente, desumibile da indizi.

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, comma 1, lett. c) e art. 95 in relazione all'art. 93

    art. 44, comma 1, lett. c); art. 95; art. 93 DPR n. 380/2001

    La Corte ha interpretato tali norme nel senso che le opere eseguite eccedevano l'ambito della CILA e richiedevano il permesso di costruire; l'assenza di autorizzazioni e il mancato rispetto dei vincoli (anche paesaggistici/archeologici) integrano il reato edilizio punibile penalmente.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Il ricorso aveva dedotto violazione di tale norma; la Corte non ha rilevato un'applicazione indebita o una violazione rilevante e, in sostanza, non ha ritenuto fondata la censura. Dal testo non emerge una interpretazione dettagliata della norma da parte della Cassazione.

  • D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), art. 149

    Richiamato nella discussione sulla necessità del parere della Soprintendenza per immobili sottoposti a vincolo archeologico; la Corte ha ritenuto che per l'immobile in questione fosse necessario il parere vincolante.

  • Legge 64/1974

    Applicata con riferimento all'obbligo di deposito al Genio Civile per lavori che comportano rimozione e sostituzione della copertura: la Corte ha ritenuto che i lavori richiedessero tale adempimento.

  • D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per procedere in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la decisione è stata assunta secondo tale modalità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Usato per motivare l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria per ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La sola qualità di proprietario o comproprietario dell'immobile non è automaticamente sufficiente per la responsabilità penale per abuso edilizio; tuttavia essa costituisce un indizio che, se connesso ad altri elementi, può fondare la responsabilità.
  • Per ritenere la responsabilità penale di un terzo (es. coniuge proprietario) occorre un quid pluris: elementi oggettivi e indiziari come la presentazione di pratiche edilizie (CILA, nomina di tecnico), la gestione amministrativa delle pratiche, la presenza in loco, l'assenza di dissenso o il comune interesse all'opera possono giustificare la compartecipazione morale.
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (accertamenti sull'entità dei lavori, incidenza sulla struttura, necessità di permessi e pareri) sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; il rimedio in Cassazione è quindi fondato su questioni di diritto e vizi di motivazione non su rivalutazioni del merito.
  • Opere che eccedono la portata dichiarata in una CILA e che incidono sulla struttura richiedono il permesso di costruire e gli eventuali pareri/adempimenti (Soprintendenza per vincoli, deposito Genio Civile per coperture): la loro assenza può integrare reato edilizio.
  • In caso di immobile sottoposto a vincolo archeologico o culturale è necessario ottenere il parere della Soprintendenza prima di interventi rilevanti; l'omissione di tale parere è significativa ai fini penali.
  • Il soggetto che contesta la responsabilità (in particolare il proprietario) ha l'onere, in sede di merito, di allegare circostanze che comprovino che le opere sono state eseguite da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.
  • Nell'impugnazione in Cassazione è rischioso proporre doglianze meramente rivisitative dei fatti: senza errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Se il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, può esser disposta la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria per l'inutile gravame, salvo diversa determinazione del dispositivo.

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