Cassazione Penale, Sentenza n. 9072/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva assolto Omedè dai reati contestati (in particolare A, D, F e altri capi) e aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso per cassazione lamentava violazioni di legge e carenza o illogicità della motivazione, soprattutto con riferimento alla valutazione della rilevanza urbanistica di volumi interni ai "porticati" e di spazi contrassegnati da pilotis, nonché su questioni probatorie e tecnico-edilizie rilevanti ai fini della configurabilità dei reati edilizi e dei falsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto che, per la posizione di Omedè, valgano le stesse ragioni già esposte nella sentenza n. 25298/2022 per i coimputati: le doglianze del ricorrente erano in massima parte di natura fattuale, generiche o fondate su produzione parziale di atti (impossibilitando la verifica), e quindi non sindacabili in sede di legittimità. Quanto alla dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., poiché quella statuizione non è stata impugnata, la Corte non ha potuto esaminarne l'utilizzo formale da parte della Corte d'appello. Di conseguenza il ricorso è stato respinto per inammissibilità e l'esito favorevole è rimasto in capo alla resistente.
Norme richiamate
"particolare tenuità del fatto"
La Corte territoriale ha ritenuto che, rispetto al capo E), sussistesse la particolare tenuità del fatto e ha dichiarato la non punibilità della resistente; la Corte di cassazione ha osservato che, non essendo stata impugnata quella statuizione, non può esaminarne la formula assolutoria in sede di legittimità
Principio giuridico sul divieto di riesame del merito in Cassazione
La Corte ha applicato il principio per cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove: motivazioni e questioni prettamente fattuali, ovvero fondate su valutazioni probatorie incomplete o non integralmente prodotte, non sono idonee a fondare un ricorso di cassazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare valutazioni di merito o che sono basati su questioni puramente fattuali; per essere ammissibile l'impugnazione deve sollevare quesiti di diritto chiaramente formulati
- Se una decisione di merito applica l'art. 131-bis c.p. e quella specifica statuizione non viene impugnata, la Corte di cassazione non può riesaminare la correttezza della formula assolutoria adottata in relazione alla particolare tenuità del fatto
- Le censure basate su prove parziali o su stralci non completi di deposizioni sono normalmente considerate generiche e non consentono l'esame in sede di legittimità
- Nelle controversie edilizie/urbanistiche non ogni spazio fisico equivale automaticamente a "volume urbanisticamente rilevante": la qualificazione dipende dalla disciplina urbanistica applicabile e dalla concreta delimitazione degli spazi (es. porticati, pilotis), valutazioni che appartengono al giudice di merito
- Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica di opere edilizie (es. ampliamento volumetrico) il ricorrente deve stabilire un chiaro nesso logico-giuridico tra la regola di diritto richiamata e i fatti concreti del caso, non limitandosi a affermazioni astratte
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