Cassazione Penale, Sentenza n. 9086/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per ricettazione e contraffazione: si duole la contraddizione tra alcune assoluzioni per reati connessi alla duplicazione/violazione del diritto d'autore e le condanne per ricettazione; si contesta la mancanza di adeguati accertamenti circa l'originalità dei CD e la titolarità della merce, si invoca l'applicabilità del "falso grossolano" (escludente il reato di contraffazione), si sostiene l'assenza di prove del concorso e si chiede l'applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) o dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte doglianze fossero meri rinvii delle argomentazioni già proposte in appello (difetto di specificità) e che la Corte territoriale avesse risposto puntualmente ai motivi. Ha confermato la ricostruzione dei fatti: i CD e DVD erano privi di bollino SIAE, avevano copertine palesemente fotocopiate e mancanza di indicazioni editoriali; gli indizi (disponibilità dei magazzini, chiavi, dichiarazioni del coimputato, presenza di clienti) giustificavano il concorso nella detenzione per la vendita. Ha affermato che il reato di contraffazione (art. 474) è reato di pericolo e la grossolanità della contraffazione non esclude la fattispecie; ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis per limiti edittali e per la gravità/numero dei beni detenuti, e ha negato l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 in base alla valutazione complessiva della gravità e del profitto. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648 (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che il reato presupposto della ricettazione, nella formulazione dell'imputazione, fosse il delitto previsto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. a) della legge sul diritto d'autore; la prova della provenienza illecita può desumersi da elementi come assenza di bollino SIAE, copertine fotocopiate e altre circostanze probatorie
Codice penale, art. 474 (fabbricazione e commercio di prodotti con segni falsi)
Il reato è configurato anche in presenza di contraffazione 'grossolana': è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica nei segni distintivi; non è necessario provare l'inganno concreto dell'acquirente
La Corte ha ritenuto che la duplicazione abusiva rilevante come reato presupposto fosse quella della lett. a) (duplicazione/produzione illecita) e che elementi materiali (assenza bollino SIAE, copertine fotocopiate, assenza dati editoriali) permettono di qualificare i supporti come abusivamente duplicati
Codice penale, art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
L'art. 131-bis non è applicabile quando il reato ha un limite edittale che lo esclude o quando, valutati gli elementi del caso concreto (numero dei beni, modalità, continuità e intensità del dolo), emerge una gravità tale da escludere la particolare tenuità
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4 (circostanza attenuante)
La Corte ha ritenuto che la mera enunciazione dell'attenuante senza confronto con la motivazione non sia sufficiente; la valutazione è complessiva e tiene conto di danni, guadagni e carattere continuativo dell'attività illecita
Richiamato dalla difesa in rapporto alle assoluzioni di merito; la Corte ha osservato che le assoluzioni dallo specifico capo, non impugnate dal PM, sono divenute definitive e non impediscono di valutare altri capi tenuto conto della formulazione dell'imputazione e delle prove
Codice di procedura penale, art. 616 (spese e sanzioni per ricorsi)
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di spese e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende per i ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La semplice riconducibilità 'ictu oculi' della contraffazione (prezzo basso, aspetto approssimativo) non è determinante: il reato di cui all'art. 474 è un reato di pericolo e si configura anche quando la contraffazione è evidente; rilevano gli elementi tecnici (cuciture, marchi, materiali) e non solo il prezzo
- L'assoluzione per un capo relativo alla duplicazione o riproduzione (art. 171-ter, lett. d) non impedisce automaticamente la condanna per ricettazione se la formulazione dell'imputazione e le prove indicano la sussistenza di una diversa fattispecie presupposta (es. lett. a)); occorre sempre verificare la corrispondenza tra imputazione, reato presupposto e prove
- Elementi indiziari come disponibilità di magazzini, possesso di chiavi, dichiarazioni ammettenti del coimputato, presenza di clienti e stato materiale dei prodotti possono legittimare la ricostruzione del concorso e della detenzione per la vendita di beni di provenienza illecita
- Per ottenere l'applicazione dell'esimente per particolare tenuità (art. 131-bis) o delle attenuanti occorre un confronto motivato e specifico con i parametri previsti dalla legge; la gravità, il numero dei beni e la continuità dell'attività possono escludere tali benefici
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a ripetere pedissequamente le argomentazioni già svolte in appello senza offrire una critica specifica e confrontata con la motivazione della sentenza impugnata
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