Cassazione Penale, Sentenza n. 9083/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento/distruzione di scritture contabili) con tre censure principali: 1) illegittimo utilizzo nel processo penale di documenti ottenuti da autorità estere senza autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE (e norme UE rel. cooperazione amministrativa); 2) errore sulla qualificazione della condotta fra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente), con conseguente doglianza sulla decorrenza della prescrizione; 3) vizio nella valutazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che l'art. 26 del Modello OCSE e l'art. 55 del Regolamento UE n. 904/2010 riguardino la cooperazione amministrativa esclusivamente in ambito fiscale: se i documenti sono stati richiesti e ottenuti per finalità fiscali, essi diventano parte del procedimento amministrativo interno e possono essere successivamente utilizzati anche in sede penale senza nuova autorizzazione dello Stato estero, salvo che al momento della richiesta iniziale fosse prevedibile e noto che la finalità fosse penale (in tal caso occorreva il consenso dell'autorità fornitrice). Sul secondo punto la Corte ha condiviso la valutazione del merito secondo cui non risultava provata la distruzione della documentazione: l'unica condotta provata è stata l'occultamento, che è reato permanente e fa decorrere il termine di prescrizione dal momento dell'accertamento; quindi la prescrizione non operava. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi che giustificassero il riconoscimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato può consistere nella distruzione (reato istantaneo) o nell'occultamento (reato permanente) delle scritture contabili; nel caso concreto la Corte ha ritenuto provato l'occultamento, con conseguente decorrenza della prescrizione dall'accertamento.
art. 26 Modello OCSE (Exchange of information)
La disposizione disciplina lo scambio di informazioni a fini fiscali tra autorità amministrative; l'uso delle informazioni per scopi diversi (es. penali) è ammesso solo se consentito dalle leggi di entrambi gli Stati e se l'autorità fornitrice autorizza tale utilizzo. Tuttavia, se la richiesta è stata fatta esclusivamente per finalità fiscali, le informazioni acquisite dall'autorità interna possono essere utilizzate successivamente in sede penale senza nuova rogatoria, salvo che al momento della richiesta fosse prevedibile e noto l'uso penale.
Regolamento UE n. 904/2010, art. 55
Conferma la natura amministrativa della cooperazione e prevede l'utilizzo delle informazioni per accertamenti fiscali e, in alcuni casi, per procedimenti giudiziari aventi ad oggetto violazioni fiscali; l'uso per altri scopi può richiedere il consenso dell'autorità che ha fornito le informazioni.
artt. 626, 729 cod. proc. pen.; artt. 191-546 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla illegittima utilizzazione dei dati esteri, avendo verificato che le acquisizioni erano avvenute per finalità fiscali e correttamente impiegate nel successivo procedimento penale.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in relazione al cumulo degli effetti penali e alla determinazione della pena nella sentenza di merito; la Corte non ha ritenuto necessario intervenire diversamente rispetto alla motivazione dei giudici di merito.
Massime di principio
- Documenti e informazioni ottenuti da autorità estere in esecuzione di cooperazione amministrativa/fiscale (Modello OCSE, Regolamento UE 904/2010) possono essere utilizzati in un successivo procedimento penale se originariamente richiesti per finalità fiscali; non è necessario ripetere la rogatoria salvo che al momento della richiesta fosse prevedibile un uso penale.
- La richiesta di autorizzazione da parte dello Stato fornitore (ai sensi dell'art. 26 Modello OCSE / art.55 Regolamento UE) è necessaria quando la richiesta iniziale riguarda scopi diversi da quelli fiscali o quando l'autorità richiedente era già a conoscenza dell'esistenza di un'indagine penale al momento della richiesta.
- Distinguere sempre, ai fini della prescrizione, tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente) delle scritture contabili: la qualificazione influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione.
- Le questioni di merito (es. valutazione temporale degli indizi emersi) decise dai giudici di merito non sono facilmente sindacabili in Cassazione se fondate su apprezzamenti probatori e motivazioni congrue.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario indicare e provare elementi positivi non valutati dai giudici di merito; una censura generica priva di elementi concreti è destinata a essere rigettata.
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