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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29306/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di una contribuente deceduta avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno 2006, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. Il giudizio di merito si era concluso con accoglimento solo parziale; uno degli eredi ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 35 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta per vincere la presunzione posta a carico del contribuente negli accertamenti bancari. In sostanza, la ricorrente contestava la valutazione della prova data dal giudice di merito, affermando che le ricevute relative a oneri condominiali sarebbero state idonee a dimostrare l'estraneità dei versamenti accertati rispetto a ricavi imponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo. Ha osservato che, in tema di accertamenti bancari, permane la presunzione legale sui versamenti accreditati su conto corrente, e che il contribuente è onerato di provare analiticamente l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, oltre a dover dimostrare specifici costi e oneri deducibili con elementi concreti di prova. Tuttavia, la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della documentazione esaminata dalla CTR, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione legale posta ... con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo

    i versamenti su conto corrente del professionista o lavoratore autonomo si presumono riferibili a compensi imponibili, salvo prova analitica contraria da parte del contribuente

  • art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce l'operatività della presunzione legale negli accertamenti bancari

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte distingue la presunzione legale da una mera presunzione semplice e valorizza l'onere probatorio analitico del contribuente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito delle memorie in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari relativi a professionisti o lavoratori autonomi, i versamenti su conto corrente operano come presunzione legale di redditi imponibili, e il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità al reddito.
  • La prova contraria del contribuente non può essere affidata a deduzioni generiche, presunzioni di segno opposto o richiami all'equità, ma deve poggiare su elementi concreti e specifici riferiti ai singoli movimenti contestati.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova, quando la critica riguarda in realtà il giudizio di attendibilità e sufficienza del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • La contestazione della motivazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di errori di diritto o di omesso esame, mira solo a rimettere in discussione l'accertamento storico già compiuto in appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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