Cassazione Civile, Ordinanza n. 29342/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso dell'IRPEF per gli anni 2012-2016. Il contribuente aveva chiesto il rimborso assumendo che gli emolumenti percepiti dalla ASL, pagati in ritardo rispetto al periodo di riferimento, dovessero essere assoggettati a tassazione separata e non a tassazione ordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittima la tassazione ordinaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 51 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il ritardo nei pagamenti era fisiologico e che quindi mancavano i presupposti per applicare la tassazione separata agli emolumenti corrisposti in ritardo dalla ASL al dipendente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi già affermati in materia di tassazione separata degli arretrati: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la corresponsione degli emolumenti fosse avvenuta in un periodo d'imposta successivo che superasse il ritardo fisiologico, da individuarsi dal giudice con i criteri ricavabili dagli artt. 1183 c.c. e 97 Cost., e non attribuire rilievo decisivo all'assenza di cause dipendenti dalla volontà delle parti o alla circostanza che i ritardi non si fossero verificati in altre annualità. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Gli emolumenti non sono soggetti a tassazione separata se il ritardo nella corresponsione è fisiologico per la natura del rapporto; occorre verificare se ricorrano davvero "arretrati" in senso fiscale.
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato insieme all'art. 17 per la disciplina fiscale degli emolumenti percepiti in ritardo.
È richiamato come criterio per individuare, in via giudiziale, il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti.
art. 97 Cost.
È richiamato insieme all'art. 1183 c.c. quale parametro per l'individuazione del ritardo fisiologico da parte del giudice.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Menzi0nato per escludere che vi sia una precisa indicazione normativa del ritardo fisiologico in materia di compensi dei giudici tributari, con conseguente intervento valutativo del giudice.
Massime di principio
- In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la tassazione separata presuppone che gli emolumenti costituiscano veri "arretrati"; se il ritardo di pagamento è fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure di liquidazione, il regime separato non si applica.
- Il giudice di merito, nel valutare se un compenso pagato in un periodo d'imposta successivo debba essere assoggettato a tassazione separata, deve accertare in concreto se il ritardo superi la soglia della fisiologicità, senza fondare la decisione su criteri estranei alla struttura del rapporto o sulla mera assenza di reiterazione dei ritardi in altre annualità.
- L'individuazione del ritardo fisiologico, in assenza di una definizione legislativa specifica, è rimessa alla valutazione giudiziale, che può avvalersi di criteri ricavabili dalla disciplina generale delle obbligazioni e dai principi costituzionali di buon andamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →