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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20260/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti che avevano acquistato azioni di una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa hanno chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di accertare la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria per mancata sottoscrizione della banca e, per conseguenza, la nullità delle successive operazioni di acquisto di azioni, con restituzione delle somme versate; in subordine hanno domandato il risarcimento del danno per asserita violazione degli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento. Dopo la messa in LCA della banca originaria, il giudizio è stato riassunto nei confronti della società cessionaria dell’azienda bancaria, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sostenendo che il decreto-legge speciale sulla liquidazione e il contratto di cessione escludevano espressamente i debiti verso gli azionisti derivanti dalla commercializzazione delle azioni. I ricorrenti hanno impugnato la decisione di merito che aveva negato la legittimazione passiva della cessionaria, deducendo: 1) violazione dell’art. 3 D.L. 99/2017 in relazione all’art. 2560, comma 2, c.c., assumendo che la cessionaria sarebbe succeduta universalmente nei debiti derivanti dall’acquisto delle azioni e che la norma speciale non derogherebbe alla regola codicistica; 2) violazione dell’art. 3 D.L. 99/2017 in relazione all’art. 23 TUF, sostenendo che il contratto quadro era nullo per difetto di sottoscrizione della banca e quindi l’obbligazione azionata non sarebbe un debito verso azionisti derivante da commercializzazione di titoli, ma un debito trasferito alla cessionaria. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, affermando che l’esclusione legislativa e contrattuale riguarda in modo ampio e omnicomprensivo i debiti e le passività comunque connessi alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche in LCA, incluse le domande di nullità delle operazioni e le azioni restitutorie o risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, confermando che la società cessionaria non è titolare passiva delle domande proposte dagli ex acquirenti di azioni della banca in LCA. Ha ritenuto che il D.L. n. 99/2017, norma speciale rispetto all’art. 2560, comma 2, c.c., esclude dal perimetro della cessione i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione dei titoli e dalle violazioni della normativa sui servizi di investimento; tale esclusione è opponibile ai terzi e si estende anche alle pretese di accertamento della nullità delle operazioni e alle conseguenti restituzioni. Ha inoltre escluso che la dedotta nullità del contratto quadro ex art. 23 TUF potesse attrarre la controversia nel perimetro dei rapporti trasferiti, poiché il credito azionato resta comunque collegato alle operazioni di commercializzazione escluse dalla cessione. Spese compensate per sopravvenienza giurisprudenziale determinante; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 3 D.L. 25 giugno 2017, n. 99

    Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:…b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate

    norma speciale che deroga alla regola generale sul trasferimento dei debiti d'azienda ed esclude dal perimetro della cessione i debiti verso gli azionisti connessi alla commercializzazione dei titoli e alle violazioni della disciplina dei servizi di investimento.

  • art. 3, comma 2, D.L. 25 giugno 2017, n. 99

    Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1

    l'esclusione dei debiti non opera solo inter partes, ma è opponibile ai terzi e limita la responsabilità della cessionaria ai soli rapporti trasferiti.

  • art. 3.1.4 del contratto di cessione di azienda

    Restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto ... i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA

    clausola contrattuale coerente con la norma speciale, di portata ampia e omnicomprensiva, che esclude anche le situazioni passive litigiose comunque connesse alle operazioni di collocamento/commercializzazione.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

    regola generale ritenuta derogata dalla disciplina speciale del D.L. n. 99/2017.

  • art. 23 TUF

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto quadro; la Corte, però, ha ritenuto che anche ove sussistesse una nullità del rapporto quadro, la pretesa resterebbe comunque esclusa dalla cessione perché connessa alla commercializzazione delle azioni.

  • art. 21 TUF

    citato dai ricorrenti a fondamento della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi dell'intermediario.

  • artt. 27 e 39 Delibera Consob 16190/2007

    citati dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione degli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato nella difesa della società in LCA per l'asserita estinzione del giudizio, eccezione non accolta nei gradi di merito.

  • art. 83 TUB

    richiamato dalla banca in LCA per sostenere l'improcedibilità, eccezione non accolta nei gradi di merito.

  • art. 90 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato dal tribunale di primo grado nella valutazione della riassunzione del processo nei confronti della cessionaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda disposta nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di una banca, la disciplina speciale può derogare alla regola generale dell'art. 2560, comma 2, c.c. e delimitare in modo espresso i debiti trasferiti al cessionario.
  • Quando la legge e il contratto di cessione escludono i debiti derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, l'esclusione comprende anche le azioni di accertamento della nullità degli acquisti, le restituzioni e le pretese risarcitorie comunque collegate a tali operazioni.
  • La locuzione "comunque connessi" in una clausola di esclusione del perimetro ceduto deve essere letta in senso ampio e comprensivo anche delle situazioni passive litigiose o potenziali, se collegate alle operazioni di collocamento e ai servizi di investimento.
  • L'eventuale nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria non sposta, da sola, la titolarità passiva della controversia sul cessionario se il credito fatto valere resta comunque originato da operazioni espressamente escluse dalla cessione.
  • L'esclusione dei debiti dal perimetro della cessione, prevista da una norma speciale e dal contratto di cessione, è opponibile ai terzi e limita la responsabilità del cessionario ai soli rapporti inclusi nel trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoIntermediazione finanziaria
RamiContrattiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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