Cassazione Civile, Sentenza n. 1305/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento Irap per l'anno 2005 con disconoscimento di costi (circa euro 90.000) ritenuti frutto di operazioni oggettivamente inesistenti. La questione principale è se per l'Irap possa applicarsi il cosiddetto "raddoppio" dei termini di accertamento (termine più lungo) previsto per ipotesi con obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 74/2000, rilevando la decadenza o meno dell'Ufficio dal potere accertativo
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il "raddoppio" dei termini di accertamento non si applica all'Irap perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali; ha cassato la sentenza della C.T.R. nella parte relativa all'Irap e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 484 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della società con riferimento all'Irap, annullando l'accertamento relativo a tale imposta. Ha dichiarato compensate le spese dei gradi di merito e ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità (spese di lite liquidate in favore della ricorrente nella sentenza)
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma 3)
Prevede il termine 'raddoppiato' di decadenza per le imposte sui redditi quando vi sia obbligo di denuncia per reati tributari (collegato al d.lgs. n. 74/2000); la Corte ha interpretato che tale disciplina non opera per l'Irap in quanto non esistono reati tributari riferiti a tale imposta
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (comma 3)
Analoga previsione al comma 3 per l'IVA; la giurisprudenza richiamata distingue tra imposte per le quali esistono reati tributari (per le quali può operare il termine più lungo) e l'Irap, per la quale ciò non avviene
Disciplina i reati tributari che danno luogo all'obbligo di denuncia; la Corte rileva che la rilevanza di tale codice ai fini del raddoppio dei termini presuppone l'esistenza di reati riferibili all'imposta accertata, cosa non verificabile per l'Irap
Riferimento all'obbligo di denuncia penale per talune condotte; le norme sul raddoppio richiedono che la violazione comporti obbligo di denuncia ai sensi di tale disposizione
art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di indeducibilità di costi; la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e non ha modificato il principio generale deciso sul raddoppio per l'Irap
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sulla motivazione e contenuto dell'atto impositivo; richiamata nei motivi di ricorso relativi alla motivazione dell'avviso e al tipo di accertamento, ma non decisiva rispetto al motivo accolto
Consente alla Corte di cassazione, quando non vi siano ulteriori accertamenti di fatto da demandare, di decidere la causa nel merito: la Corte lo ha applicato per decidere direttamente in favore della società sull'Irap
Massime di principio
- Il 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 opera solo per le imposte per le quali esistono reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non si estende all'Irap perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali
- La mera sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale è, per le imposte soggette, sufficiente a far operare il termine più lungo anche se non sia stata effettivamente presentata la denuncia; tuttavia ciò richiede che il tipo di imposta sia collegato a reati tributari
- Se l'Ufficio impiega il termine 'raddoppiato' per un'accertamento relativo a imposte non coperte dal regime sanzionatorio penale (es. Irap), il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l'annullamento dell'accertamento
- Quando la questione da decidere è esclusivamente di diritto (es. applicabilità del termine di decadenza) e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio
- In sede di impugnazione è utile verificare se le disposizioni transitorie e successive modifiche legislative (es. d.lgs. 128/2015, legge di stabilità 2016) siano applicabili ratione temporis al caso concreto prima di assumere l'esistenza di un termine esteso
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