Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1305/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento Irap per l'anno 2005 con disconoscimento di costi (circa euro 90.000) ritenuti frutto di operazioni oggettivamente inesistenti. La questione principale è se per l'Irap possa applicarsi il cosiddetto "raddoppio" dei termini di accertamento (termine più lungo) previsto per ipotesi con obbligo di denuncia ai sensi del d.lgs. n. 74/2000, rilevando la decadenza o meno dell'Ufficio dal potere accertativo

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il "raddoppio" dei termini di accertamento non si applica all'Irap perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali; ha cassato la sentenza della C.T.R. nella parte relativa all'Irap e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 484 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della società con riferimento all'Irap, annullando l'accertamento relativo a tale imposta. Ha dichiarato compensate le spese dei gradi di merito e ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità (spese di lite liquidate in favore della ricorrente nella sentenza)

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma 3)

    Prevede il termine 'raddoppiato' di decadenza per le imposte sui redditi quando vi sia obbligo di denuncia per reati tributari (collegato al d.lgs. n. 74/2000); la Corte ha interpretato che tale disciplina non opera per l'Irap in quanto non esistono reati tributari riferiti a tale imposta

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (comma 3)

    Analoga previsione al comma 3 per l'IVA; la giurisprudenza richiamata distingue tra imposte per le quali esistono reati tributari (per le quali può operare il termine più lungo) e l'Irap, per la quale ciò non avviene

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina i reati tributari che danno luogo all'obbligo di denuncia; la Corte rileva che la rilevanza di tale codice ai fini del raddoppio dei termini presuppone l'esistenza di reati riferibili all'imposta accertata, cosa non verificabile per l'Irap

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Riferimento all'obbligo di denuncia penale per talune condotte; le norme sul raddoppio richiedono che la violazione comporti obbligo di denuncia ai sensi di tale disposizione

  • art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di indeducibilità di costi; la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e non ha modificato il principio generale deciso sul raddoppio per l'Irap

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sulla motivazione e contenuto dell'atto impositivo; richiamata nei motivi di ricorso relativi alla motivazione dell'avviso e al tipo di accertamento, ma non decisiva rispetto al motivo accolto

  • art. 484 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non vi siano ulteriori accertamenti di fatto da demandare, di decidere la causa nel merito: la Corte lo ha applicato per decidere direttamente in favore della società sull'Irap

Massime di principio

  • Il 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 opera solo per le imposte per le quali esistono reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non si estende all'Irap perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali
  • La mera sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale è, per le imposte soggette, sufficiente a far operare il termine più lungo anche se non sia stata effettivamente presentata la denuncia; tuttavia ciò richiede che il tipo di imposta sia collegato a reati tributari
  • Se l'Ufficio impiega il termine 'raddoppiato' per un'accertamento relativo a imposte non coperte dal regime sanzionatorio penale (es. Irap), il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l'annullamento dell'accertamento
  • Quando la questione da decidere è esclusivamente di diritto (es. applicabilità del termine di decadenza) e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio
  • In sede di impugnazione è utile verificare se le disposizioni transitorie e successive modifiche legislative (es. d.lgs. 128/2015, legge di stabilità 2016) siano applicabili ratione temporis al caso concreto prima di assumere l'esistenza di un termine esteso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.