Cassazione Civile, Sentenza n. 1301/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia fiscale relativa all'IRES 2007 derivante dalla plusvalenza realizzata con la cessione/quotazione delle azioni Aicon S.p.a. L'Agenzia contestava che, nonostante la forma societaria lussemburghese, la holding Airon fosse effettivamente amministrata e avesse la sede di gestione in Italia (applicazione art. 73 d.P.R. 917/1986 commi 3 e 5-bis), rendendo imponibile in Italia la plusvalenza; inoltre il credito d'imposta/participation exemption era stato computato solo parzialmente dall'istante. La società deduceva invece la propria residenza fiscale in Lussemburgo (anche ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni con Lussemburgo art. 13), eccepiva tardività della dichiarazione integrativa e contestava il calcolo del capital gain e la duplicazione dell'azione accertatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente entrambi i ricorsi di Airon e i ricorsi incidentali dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto della C.T.R. secondo cui la sede di amministrazione effettiva della Airon era in Italia, per cui la plusvalenza era imponibile in Italia (anche ai sensi della Convenzione Italia-Lussemburgo). Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla presunta violazione normativa e la mancata motivazione, ha confermato che la dichiarazione integrativa era tardiva secondo l'art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998, e ha osservato che la duplicazione degli atti impositivi origina dalla duplice attività dichiarativa della contribuente e non implica automaticamente un doppio prelievo. Spese di giudizio a carico della ricorrente principale; riunione dei ricorsi disposta.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sul controllo automatizzato e sugli atti conseguenti (cartella di pagamento per omesso versamento). L'Amministrazione ha proceduto con cartella emessa a seguito del controllo automatizzato; la Corte non ha censurato l'atto di riscossione dato che l'accertamento di fatto sulla residenza fiscale rendeva legittima l'iscrizione a ruolo.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73 (commi 3 e 5-bis)
art. 73, commi 3 e 5-bis, d.P.R. n. 917/1986
La presunzione di residenza fiscale per le società amministrate prevalentemente da consiglieri residenti in Italia è stata ritenuta operante; la Corte ha confermato che gli elementi fattuali (sede effettiva di amministrazione e direzione) non sono stati efficacemente superati dalla contribuente.
Convenzione tra Italia e Lussemburgo sulle doppie imposizioni (3 giugno 1981), art. 13
art. 13, comma 3, Convenzione Italia-Lussemburgo
Se il soggetto alienante è fiscalmente residente in uno Stato contraente, i proventi derivanti dalla cessione di azioni sono imponibili nello Stato di residenza. Poiché la Corte territoriale ha ritenuto la residenza effettiva in Italia, la plusvalenza è stata correttamente assoggettata a tassazione in Italia.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Regola i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa: se la integrativa favorisce il contribuente la sua tempestività si valuta rispetto alla dichiarazione del periodo successivo; la Corte ha ritenuto tardiva quella presentata dalla ricorrente poiché mirava ad emendare un errore in suo favore.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, 36, 56
art. 19, art. 36, art. 56, d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali tributarie: art. 19 (impugnabilità di atti come la cartella), art. 36 (motivazione delle sentenze e limiti del sindacato), art. 56 (istruttoria). La Corte ha applicato i principi che consentono l'impugnazione della cartella quale primo atto conoscitivo e ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e sulle valutazioni di fatto.
Codice di procedura civile, art. 360 e art. 348-ter
art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione), art. 348-ter c.p.c. (divieto di riesame in c.d. doppia conforme)
La Corte ha escluso la rilevazione in cassazione di mere valutazioni alternative di fatto e ha applicato il divieto di riesame nei casi di 'doppia conforme' (conferma di primo e secondo grado).
Massime di principio
- La residenza fiscale di una società si determina per prevalenza di elementi di fatto (sede di direzione effettiva e amministrativa): la circostanza formale della sede legale estera può essere superata da elementi probatori concreti che dimostrino la direzione effettiva in Italia.
- Per superare la presunzione di cui all'art. 73 comma 5-bis è necessario fornire prove specifiche e documentali che dimostrino la concreta autonomia decisionale e la gestione all'estero; valutazioni alternative dei fatti raramente sono ammesse in sede di legittimità.
- La dichiarazione integrativa che favorisca il contribuente è soggetta a termini più restrittivi (art. 2, comma 8-bis DPR 322/1998): per essere tempestiva deve rispettare i termini previsti in relazione alla dichiarazione del periodo successivo.
- La contestazione derivante da una dichiarazione iniziale e da una integrativa può generare atti distinti (cartella di pagamento e avviso di accertamento); ciò non costituisce automaticamente doppia imposizione, ma il contribuente può utilizzare gli strumenti di opposizione all'esecuzione o istanze di rimborso.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla sufficienza della motivazione è molto limitato: sono censurabili solo gravi carenze motivazionali (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità).
- Quando il giudice di merito (prima e seconda istanza) è concorde (c.d. 'doppia conforme'), molte censure sul fatto diventano inammissibili in Cassazione; è quindi cruciale allegare in primo grado e in appello fatti specifici e documentati per evitare la preclusione.
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