Cassazione Civile, Ordinanza n. 12510/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, chiesto dal contribuente ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione/falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 TFUE, sostenendo che il contribuente, per gli anni 1991 e 1992, aveva percepito redditi di partecipazione e di lavoro autonomo e che, per effetto dello ius superveniens e della decisione europea, il rimborso era escluso. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito del motivo, rilevando d'ufficio un vizio di notificazione del ricorso per cassazione: la notificazione iniziale era stata eseguita presso il difensore del primo grado invece che presso quello del giudizio di appello; quindi era stata ordinata la rinnovazione. La rinnovazione, però, era stata eseguita soltanto presso i difensori costituiti in appello e non personalmente al contribuente, quando ormai era decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente nullità della rinnovazione per violazione dell'art. 330 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso in cassazione, rinnovata non nei confronti della parte personalmente ma presso il difensore del precedente grado, fosse nulla una volta decorso il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata; poiché la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c. è soggetta a termine perentorio, non era possibile concedere un'ulteriore rinnovazione. Non sono state pronunciate spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Invocato dall'Agenzia come ius superveniens idoneo, secondo la sua tesi, a escludere il rimborso richiesto.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'arresto processuale sulla notificazione.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma posta a fondamento dell'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Richiamata dall'Agenzia per sostenere l'incompatibilità del beneficio con la disciplina sugli aiuti di Stato e l'esclusione del rimborso.
artt. 107, 108 e 288 TFUE
Richiamati a sostegno dell'argomento relativo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e all'efficacia della decisione della Commissione.
La notificazione dell'impugnazione, quando eseguita oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente; la notifica presso il difensore del precedente grado è nulla.
La rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice deve avvenire nel termine perentorio assegnato; se la rinnovazione è nulla non è consentita un'ulteriore rinnovazione oltre quel termine.
Se la nullità della notificazione è stata dichiarata e la rinnovazione ordinata, non può disporsi un nuovo termine per compiere la medesima attività quando il termine perentorio è ormai spirato.
È richiamato per affermare l'inammissibilità della proroga dei termini perentori, salvo eventuale rimessione in termini nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il difensore del precedente grado, quando sia già decorso il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c. e deve essere effettuata alla parte personalmente.
- La nullità della notificazione non coincide con l'inesistenza: se l'atto conserva gli elementi essenziali della notificazione, il vizio è sanabile per rinnovazione o per raggiungimento dello scopo, ma la rinnovazione deve rispettare rigorosamente il termine perentorio assegnato dal giudice.
- Quando la rinnovazione ordinata ex art. 291 c.p.c. viene eseguita in modo nullo, e il termine perentorio è ormai spirato, non è consentita una nuova rinnovazione; il ricorso va dichiarato inammissibile.
- L'esame del motivo di ricorso resta assorbito se l'impugnazione è inammissibile per vizio della notificazione, senza che la Corte possa pronunciarsi sul merito della questione sostanziale oggetto della censura.
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